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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. 1438

Istituzione di licei artistici autonomi dal 1 ottobre 1967.

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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento
dell'istruzione artistica;
  Visto  il  regio  decreto  29  giugno  1924,  n. 1239, e successive
modificazioni,   sugli  orari  e  programmi  di  esame  per  i  licei
artistici;
  Visto  il  regio  decreto-legge  7  gennaio 1926, n. 214, che detta
nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
  Vista  la  legge  11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo
degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
  Vista  la  legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni
sull'ordinamento  amministrativo e didattico delle accademie di belle
arti e dei licei artistici;
  Vista  la  legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento
del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;
  Ritenuto   opportuno  provvedere  alla  creazione  di  nuovi  licei
artistici  autonomi  nei  comuni  di  Bari, Cagliari, Lucca, Pescara,
Ravenna e Verona;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quello per il tesoro;
  Considerato  che  i  suddetti  licei vennero istituiti con atti non
formalmente regolari;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 ottobre 1967 sono istituiti sei licei artistici
autonomi  nei  comuni  di  Bari,  Cagliari,  Lucca, Pescara, Ravenna,
Verona.