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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1437

Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  24  maggio 1925, n. 1102, che approva il
regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per il turismo e lo spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  4  del  regolamento  per  le migliorie
igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925,
n. 1102, e' modificato come segue:
  "Negli  alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a
un  letto  e'  fissata  in  metri cubi 24 e quella delle camere a due
letti in metri cubi 42. La superficie minima sara' rispettivamente di
metri  quadrati  8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sara'
quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
  Le  suindicate  dimensioni  vanno  calcolate al netto di ogni altro
ambiente accessorio.
  Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul livello del
mare,  i  regolamenti  comunali di igiene possono ridurre la cubatura
delle  camere  in relazione a particolari condizioni climatiche, fino
al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere
ad  un  letto  e  a  due  letti. Anche in questo caso l'altezza utile
interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
  Per  le  camere  a  piu'  di  due letti la cubatura e la superficie
minima  sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a
due   letti   aumentate,  per  ogni  letto  in  piu',  di  un  numero
rispettivamente  di  metri  cubi  o  quadrati pari alla differenza di
cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
  La  consistenza  ricettiva  degli  alberghi  e  delle  pensioni  e'
indicata   nella   licenza   di   costruzione,  nella  autorizzazione
all'abitabilita' nel provvedimento di classificazione e nella licenza
di esercizio".