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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163

Regime fiscale degli apparecchi di accensione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1971, n. 376 (in G.U. 19/06/1971, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
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Testo in vigore dal: 20-6-1971
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito
nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  1956, n. 2, convertito nella
legge 16 marzo 1956, n. 109;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare la
vigente legislazione in materia di apparecchi di accensione;
  Sentito, il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.
      (Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione)

  Agli  effetti  del  presente  decreto e' considerato apparecchio di
accensione   qualsiasi  oggetto,  comunque  azionato  ed  alimentato,
completo  in  ogni  sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od
incandescenza   e   che   nell'uso  sostituisca  i  fiammiferi  ((con
esclusione  degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o
annessi  a  fornelli  e  forni  a  gas  per  uso  di  cucina, e degli
accenditori di stufe a kerosene)).
  Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di
ricambio  principale  dello stesso, prodotti in Italia e destinati al
consumo  nel  territorio  della  Repubblica, e' dovuta all'erario una
imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:
    a) lire 300 ((...)) per ogni accendisigari per autovetture;
    b) lire 400 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile
dopo   l'esaurimento   del   combustibile  immessovi  all'atto  della
fabbricazione;
    c) lire 800 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso
nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b):
      d)  lire  100  per ogni parte o pezzo di ricambio principale di
apparecchio di accensione.
    L'avvenuta  corresponsione dell'imposta e' comprovata da appositi
contrassegni di Stato.
  Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera d) le parti o
pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per
la produzione degli apparecchi di accensione.
  Non   sono   soggetti  all'imposta  gli  apparecchi  di  accensione
incorporati  in  impianti e dispositivi di carattere industriale e in
caldaie di impianti di riscaldamento.