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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. 1418

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Ospedale civile", con sede in Rivarolo Mantovano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-4-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il  decreto  del  medico  provinciale  di Mantova, in data 4
giugno  1965, con il quale l'"Ospedale civile" di Rivarolo Mantovano,
e'  stato  classificato  "Infermeria"  ai  sensi del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631;
  Visto  il  provvedimento del medico provinciale di Mantova, in data
28  febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria "Ospedale
civile" di Rivarolo Mantovano non e', allo stato attuale, in possesso
dei  requisiti  per essere classificata tra gli ospedali previsti dal
titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
  Considerato  che  l'ente  anzidetto  alla data di entrata in vigore
della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello
statuto  approvato  con  regio decreto 20 febbraio 1887, e successive
modificazioni.
  Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
  Visto  l'ultimo  comma  dell'art.  65 della predetta legge n. 132 a
termini  del  quale,  ai  fini  della  costituzione  del consiglio di
amministrazione,  gli  enti  ospedalieri in questione sono equiparati
agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'infermeria  "Ospedale  civile",  con  sede  in Rivarolo Mantovano
(Mantova), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
  Il  consiglio  di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e'
composto come segue:
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Rivarolo Mantovano;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e  nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con
regio  decreto  20  febbraio  1887,  e modificato con regio decreto 9
dicembre 1935.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                   MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1971
  Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 96. - CARUSO