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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. 1417

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'"Ospedale degli infermi", con sede in San Ginesio.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-4-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme  sugli  enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; 
  Visto il provvedimento del medico provinciale di Macerata, in  data
1° settembre 1970, con il quale  si  attesta  che  l'"Ospedale  degli
infermi" di San Ginesio, non e', allo stato attuale, in possesso  dei
requisiti per essere  classificato  tra  gli  ospedali  previsti  dal
titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 
  Considerato che l'ente anzidetto alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 12 febbraio 1968, n. 132,  provvedeva  esclusivamente  al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello
statuto approvato con regio decreto 11 marzo 1888; 
  Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; 
  Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta  legge  n.  132  a
termini del quale,  ai  fini  della  costituzione  del  consiglio  di
amministrazione, gli enti ospedalieri in  questione  sono  equiparati
agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; 
  Sulla proposta del Ministro per la  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per l'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  L'"Ospedale degli infermi", con sede in San Ginesio (Macerata),  di
cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. 
  Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero  suddetto  e'
composto come segue: 
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata; 
    tre membri eletti dal consiglio comunale di San Ginesio; 
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente  approvato  con
regio decreto 11 marzo 1888. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                   MARIOTTI - RESTIVO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1971 
  Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 93. - CARUSO