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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111

Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-4-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  trasporti e
dell'aviazione civile, di cui:
    a)  lire  20  miliardi  per la costruzione dei nuovi aeroporti di
Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;
    b)  lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attivita'
aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e
per  il  completamento  del  nuovo  aeroporto  civile  di Olbia-Costa
Smeralda.
  Le  somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione
di  lire  3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli
esercizi  dal  1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000
milioni nel 1977.
  Gli  interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo
un  programma  approvato  dal  Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile,  sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene
all'ubicazione  delle  aree  da  destinare all'esecuzione delle opere
programmate,  e  sentita  una commissione parlamentare composta da 10
deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.
  Per  la  definizione  del  programma  le  regioni possono formulare
proposte  non  oltre  60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.