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LEGGE 9 marzo 1971, n. 99

Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi all'attività dell'Assemblea costituente.

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Testo in vigore dal: 11-4-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 20.000.000 per provvedere alla
ristampa degli atti relativi ai lavori dell'Assemblea costituente.