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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 95

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal: 11-4-1971
al: 1-6-1974
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni ed infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F. 1
annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
  Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso
di  coesistenza  di  piu'  infermita'  si  applicano  le disposizioni
previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.