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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 95

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal: 2-6-1974
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Ai   fini  della  concessione  del  trattamento  privilegiato  di
pensione   ai   dipendenti   civili   e   militari  dello  Stato,  la
classificazione  delle  mutilazioni e infermita', dipendenti da causa
di  servizio  ordinario,  si  effettua applicando, secondo i casi, le
tabelle  A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche'
le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
  Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso
di  coesistenza  di  piu'  infermita'  si  applicano  le disposizioni
previste  dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n.
313,  nel  testo  risultante  a  seguito  delle aggiunte disposte con
l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585)).