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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971, n. 27

Prelevamento di L. 2.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

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Testo in vigore dal: 24-3-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 42 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto l'art. 87, quarto e quinto comma,  della  Costituzione  della
Repubblica; 
  Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036; 
  Considerato che sul fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste,
inscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilita'; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo
n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1971, e' autorizzato il prelevamento di L.  2.000.000.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli  dei  seguenti  stati  di
previsione, per il detto anno finanziario: 
    

Ministero dell'interno:

Cap. n. 2487. - Assegnazione stra-
ordinaria per l'integrazione dei bi-
lanci degli enti comunali di assi-
stenza, ecc.......................... .................L. 850.000.000

Capitolo n. 2505. - Assistenza in
natura, ecc............................................ " 150.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo n. 5875. - Spese per l'ap-
prestamento dei materiali e per le
necessita piu urgenti in caso di pub-
bliche calamita', ecc................................ " 1.000.000.000

                                                     ----------------
                                                     L. 2.000.000.000
                                                     ----------------

    
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 17 febbraio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato, alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1971 
  Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 269. - CARUSO