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LEGGE 10 novembre 1970, n. 852

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

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Testo in vigore dal: 13-12-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 270 e 271 del testo unico
della  legge  comunale  e  provinciale, approvato con regio decreto 3
marzo  1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco,
del  presidente  della giunta provinciale, degli assessori comunali e
provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.
  I  commi  quinto  e  sesto  dell'articolo 149 del testo unico della
legge  comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio
1915, n. 148, sono abrogati.