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LEGGE 19 ottobre 1970, n. 832

Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.

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Testo in vigore dal: 10-12-1970
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge  13  giugno
1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che,  per
incarico annuale di insegnamento per l'anno  scolastico  1968-69,  si
intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di
istituto, prevista dall'articolo 10  dell'ordinanza  ministeriale  17
giugno  1969  per  l'anno  scolastico  1968-69,  agli  insegnanti  di
educazione fisica sforniti di un titolo di studio  dichiarato  valido
per l'ammissione all'esame  di  abilitazione  all'insegnamento  della
predetta disciplina. 
  Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per  l'anno  scolastico
1968-69 la nomina  di  cui  al  precedente  comma,  abbiano  prestato
servizio per il  periodo  indicato  dall'articolo  10  dell'ordinanza
ministeriale  17  giugno  1969,  la  nomina  per  l'anno   scolastico
1969-1970 devesi intendere  a  tempo  indeterminato,  sempreche'  gli
interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori  di
educazione fisica  a  partire  dall'anno  accademico  1970-71,  e  di
frequentare i relativi corsi di studio. Il requisito della  frequenza
dovra' essere accertato anno per anno. 
  Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche
coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale  conferito
secondo quanto  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo,
nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto  prestare  servizio,
con incarico  dello  stesso  tipo,  nel  successivo  anno  scolastico
1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva. 
  Gli istituti superiori di educazione  fisica  sono  autorizzati  ad
emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto  disposto
dall'articolo 24 della  legge  7  febbraio  1958,  n.  88,  un  bando
speciale, che preveda l'accertamento delle  condizioni  di  idoneita'
fisica dei  candidati  anche  mediante  prove  attitudinali,  per  il
concorso riservato a coloro che, in possesso  del  titolo  di  studio
prescritto dal medesimo articolo 24 della citata  legge,  si  trovino
nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo. 
  In deroga alle vigenti disposizioni, ai  normali  corsi  di  studio
degli istituti superiori di  educazione  fisica  sono  ammessi  anche
coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione  banditi
per l'anno accademico 1969-1970. 
  Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione viene stabilito
il contingente degli studenti di cui a  commi  quarto  e  quinto  del
presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica
potra' immatricolare. L'ammontare complessivo del  contingente  sara'
di entita' non inferiore al  numero  degli  aspiranti  aventi  titolo
all'immatricolazione. Gli istituti  superiori  di  educazione  fisica
possono  organizzare,  ove  necessario,  i  corsi   anche   in   sedi
decentrate, almeno regionalmente, al fine di  agevolare  la  relativa
frequenza. 
  Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative,
il Ministro per la pubblica istruzione e'  autorizzato  a  comandare,
sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione
fisica, entro il  limite  massimo  di  settanta  unita',  presso  gli
istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare
allo Stato le spese sostenute per la  retribuzione  degli  insegnanti
comandati.