stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 1363

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 5-12-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  S.  Cuore  di
Milano, approvato con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163  e
modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652;  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  cattolica  del  S.  Cuore  di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
 
  Art. 2. - E' modificato nel  senso  che  dopo  il  terzo  comma  e'
aggiunto il seguente: 
  "Nella facolta' di scienze politiche e'  costituita  la  scuola  di
scienze politiche e sociali". 
 
  Art. 5, relativo alle lauree e diplomi conferiti  nell'universita',
e' modificato nel senso che il terzo comma e  abrogato  e  sostituito
dal seguente: 
  "Nella  facolta'  di  scienze  politiche:  la  laurea  in   scienze
politiche,     specificata     nei     seguenti     indirizzi:     A)
politico-amministrativo;       B)       politico-economico;        C)
politico-internazionale; D) storico-politico; E) politico-sociale". 
 
  Art. 11, relativo all'ordinamento del corso di  laurea  in  scienze
politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: 
  "Il corso degli studi, della durata di quattro anni, e'  articolato
in un biennio propedeutico comune  per  tutti  gli  indirizzi  ed  in
cinque bienni  specialistici  in  relazione  agli  indirizzi  di  cui
all'art. 5. 
  Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono: 
    1) Scienza della politica; 
    2) Istituzioni di diritto pubblico; 
    3) Sociologia; 
    4) Statistica; 
    5) Storia delle istituzioni politiche; 
    6) Storia moderna (con esercitazioni di metodologia della ricerca
storica); 
    7) Storia delle dottrine politiche; 
    8) Diritto costituzionale italiano e comparato; 
    9) Economia politica. 
 
  Per essere  ammesso  a  frequentare  il  biennio  specialistico  lo
studente deve aver superato  gli  esami  relativi  agli  insegnamenti
predetti e ad una lingua straniera moderna da lui scelta  fra  quelle
appartenenti  al  gruppo  anglo-germanico  o  al  gruppo   slavo   ed
effettivamente insegnate  nell'ateneo.  E'  altresi'  in  potere  del
consiglio di facolta' stabilire che lo studente possa essere  ammesso
a frequentare determinati bienni  specialistici  soltanto  dopo  aver
seguito con profitto  un  seminario  di  "Principi  di  logica  e  di
matematica", e un seminario di "Metodologia del lavoro scientifico". 
 
  Gli  insegnamenti  obbligatori  del   biennio   specialistico   per
l'indirizzo politico-amministrativo sono i seguenti: 
    1) Istituzioni di diritto privato; 
    2) Diritto internazionale; 
    3) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa  nell'eta'
moderna; 
    4) Diritto amministrativo (I anno); 
    5) Diritto amministrativo (II anno); 
    6) Storia dell'amministrazione pubblica. 
 
  L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti
predetti possono essere anticipati dallo studente,  al  secondo  anno
del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di  laurea  lo
studente e' tenuto a superare gli esami relativi ai sei  insegnamenti
predetti, ad almeno quattro  discipline  scelte  nell'elenco  che  la
facolta' appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di  ogni
anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra
quelle effettivamente insegnate nell'ateneo. 
 
  Gli  insegnamenti  obbligatori  del   biennio   specialistico   per
l'indirizzo politico-economico sono i seguenti: 
    1) Istituzioni di diritto privato; 
    2) Diritto internazionale; 
    3) Statistica (corso superiore); 
    4) Economia politica (corso superiore); 
    5) Scienza delle finanze; 
    6) Storia economica. 
 
  L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti
predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del
biennio propedeutico. Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo
studente e' tenuto a superare gli esami relativi ai sei  insegnamenti
predetti, ad almeno quattro  discipline  scelte  nell'elenco  che  la
facolta' appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di  ogni
anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra
quelle effettivamente insegnate nell'ateneo. 
 
  Gli  insegnamenti  obbligatori  del   biennio   specialistico   per
l'indirizzo politico-internazionale son i seguenti: 
    1) Diritto internazionale; 
    2) Storia delle relazioni e delle istituzioni  internazionali  (I
anno); 
    3) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa  nell'eta'
moderna; 
    4) Diritto internazionale (corso superiore); 
    5) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali  (II
anno); 
    6) Organizzazione internazionale. 
 
  L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti
predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del
biennio propedeutico. 
  Per essere ammesso all'esame di laurea  lo  studente  e'  tenuto  a
superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti,  ad  almeno
quattro discipline scelte nell'elenco che la  facolta'  appositamente
predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico,  e  ad
una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente
insegnate nell'ateneo. 
 
  Gli  insegnamenti  obbligatori  del   biennio   specialistico   per
l'indirizzo storico-politico sono i seguenti: 
    1) Storia moderna (corso superiore); 
    2) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa  nell'eta'
moderna; 
    3) Storia economica; 
    4) Storia contemporanea (I anno); 
    5) Storia dell'amministrazione pubblica; 
    6) Storia delle relazioni e delle istituzioni  internazionali  (I
anno). 
 
  L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti
predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del
biennio propedeutico. 
  Per essere ammesso all'esame di laurea  lo  studente  e'  tenuto  a
superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti,  ad  almeno
quattro discipline scelte nell'elenco che la  facolta'  appositamente
predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico,  e  ad
una  lingua  straniera  moderna  scelta  fra  quelle   effettivamente
insegnate nell'ateneo. 
 
  Gli  insegnamenti  obbligatori  del   biennio   specialistico   per
l'indirizzo politico-sociale sono i seguenti: 
    1) Metodologia delle scienze sociali; 
    2) Sociologia (corso superiore); 
    3) Psicologia; 
    4) Storia del pensiero sociologico; 
    5) Teoria e tecnica dell'informazione; 
    6) Politica del lavoro e legislazione sociale. 
 
  L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti
predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del
biennio propedeutico. Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo
studente e' tenuto a superare gli esami relativi ai sei  insegnamenti
predetti, ad almeno quattro  discipline  scelte  nell'elenco  che  la
facolta' appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di  ogni
anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra
quelle effettivamente insegnate nell'ateneo. 
  Gli articoli 56 e 57, concernenti  le  disposizioni  relative  alla
laurea e alle propedeuticita' del corso di studi in scienze politiche
sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 56. - L'esame di laurea consiste nella  preparazione  e  nella
discussione di una dissertazione scritta originale su di un argomento
attinente l'indirizzo seguito dallo studente. 
  Sul diploma di laurea vien fatta  menzione  dell'indirizzo  seguito
dallo studente. 
 
  Art. 57. - Agli effetti della successione cronologica degli  esami,
le "Istituzioni di diritto pubblico" sono propedeutiche  rispetto  al
"Diritto costituzionale italiano e  comparato";  la  "Statistica"  e'
propedeutica all'"Economia  politica";  le  "Istituzioni  di  diritto
privato" (la' dove sono obbligatorie) sono propedeutiche al  "Diritto
amministrativo" e al "Diritto internazionale"; 
  il "Diritto internazionale" e'  propedeutico  alla  "Organizzazione
internazionale". Gli esami degli  insegnamenti  definiti  "superiori"
possono  essere  sostenuti  soltanto  dopo  quelli   dei   rispettivi
insegnamenti istituzionali. 
  Spetta al consiglio della facolta' stabilire: 
    I)  le  procedure  didattiche  e  le  modalita'  degli  esami  di
profitto; 
    II) la  distribuzione  cronologica  degli  insegnamenti  entro  i
bienni ed entro i singoli anni di corso con i  relativi  orari  delle
lezioni e delle esercitazioni; 
    III) le modalita' del passaggio: 
      a) alla facolta' da un altro corso di laurea; 
      b) dall'uno all'altro indirizzo della facolta'; 
      c) dalla scuola di scienze  politiche  e  sociali,  di  cui  al
successivo art. 91, alla facolta' e viceversa. 
 
  Dopo l'art. 90 e con il conseguente  spostamento  della  successiva
numerazione sono inseriti i seguenti nuovi  articoli,  relativi  alla
istituzione, presso la facolta' di  scienze  politiche  della  scuola
speciale in scienze politiche e sociali. 
 
                             TITOLO III 
 
                    FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE 
 
                Scuola di scienze politiche e sociali 
                  (Scuola diretta a fini speciali) 
 
  Art. 91. - La scuola di scienze politiche e sociali ha lo scopo  di
curare   la   preparazione   del   personale   di   concetto    nelle
amministrazioni pubbliche e private. 
  Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine dei quali
la scuola rilascia il diploma in scienze politiche e sociali. 
  Possono essere ammessi a frequentare la scuola quanti posseggono la
laurea rilasciata da qualsiasi facolta' o  i  titoli  di  studio  che
danno accesso alla laurea in  scienze  politiche.  L'ammontare  delle
tasse, soprattasse e contributi per la scuola di scienze politiche  e
sociali, e' per ogni singolo anno eguale a quello  stabilito  per  la
facolta' di scienze politiche. 
  Il  consiglio  della  scuola,  d'intesa   con   il   consiglio   di
amministrazione, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico
il numero  massimo  di  coloro  i  quali  possono  essere  ammessi  a
frequentare la scuola in conformita' alla disponibilita'  finanziaria
e alle strutture didattiche dell'ateneo. 
 
  Art.  92.  -  Il  corso  degli  studi  e'  articolato  in  un  anno
propedeutico e in un anno specialistico. 
  Durante il primo anno lo studente deve seguire l'insegnamento delle
seguenti discipline: 
    1) Istituzioni di diritto pubblico; 
    2) Istituzioni di diritto privato; 
    3) Scienza della politica; 
    4) Sociologia; 
    5) Economia politica; 
    6) Statistica. 
 
  Durante il secondo anno lo studente deve seguire  sei  insegnamenti
da lui scelti: a) fra quelli attivati  dalla  facolta'  ai  fini  del
corso di laurea nei suoi diversi indirizzi; b) fra  gli  insegnamenti
impartiti dalle altre facolta' dell'ateneo; e  c)  in  un  gruppo  di
discipline pratico-applicative attivate per la scuola dalla  facolta'
e stabilite all'inizio di ogni anno accademico. 
  Il piano di studi di questo  secondo  anno  di  corso  e'  soggetto
all'approvazione da  parte  del  consiglio  della  scuola,  il  quale
predispone una serie di curriculi-tipo corrispondenti alle  finalita'
della scuola. 
  Art. 93. - Il diploma in scienze politiche e sociali  e'  conferito
allo studente il quale, avendo superato gli esami relativi ai  dodici
insegnamenti di cui all'articolo precedente e ad una  lingua  moderna
straniera da lui scelta fra  quelle  effettivamente  insegnate  nella
facolta', sostiene  con  esito  favorevole  un  colloquio  finale  su
argomento specifico determinato un mese prima della prova. 
  Coloro i quali, avendo conseguito il diploma in scienze politiche e
sociali, ed essendo in  possesso  dei  titoli  di  studio  necessari,
intendono iscriversi al corso per il conseguimento  della  laurea  in
scienze politiche, possono  chiedere  al  consiglio  di  facolta'  il
riconoscimento del corso di studi seguito presso la  scuola  e  degli
esami ivi sostenuti. 
 
  Art. 94. - La scuola di scienze politiche e sociali ha un direttore
ed un consiglio della scuola. 
  Le funzioni di direttore spettano  al  preside  della  facolta'  di
scienze politiche. 
  Il consiglio della scuola e' composto  da  tutti  i  professori  di
ruolo della facolta' di scienze politiche e dai professori incaricati
degli insegnamenti specifici della scuola. 
 
  Art. 95. - Gli insegnamenti della scuola  di  scienze  politiche  e
sociali, quando non siano mutuati da quelli impartiti nella  facolta'
di scienze politiche o in altre facolta' dell'ateneo, sono  conferiti
per incarico  dal  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del
consiglio della  scuola,  e  con  il  parere  favorevole  del  senato
accademico. 
  I professori incaricati della scuola di scienze politiche e sociali
hanno   lo   stesso    trattamento    dei    professori    incaricati
dell'Universita' cattolica. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 1969. 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1970 
  Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 59. - CARUSO