stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1342

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 12-8-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  174,  relativo  all'elenco  delle  scuole di specializzazione
delle  facolta'  di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che
la   scuola   di   specializzazione   in   "Radiologia  medica"  muta
denominazione   in  quella  di  "Radiologia",  e  che  il  "Corso  di
perfezionamento  in  puericultura,  dietetica infantile ed assistenza
all'infanzia"   e'   soppresso  ed  e'  sostituito  dalla  scuola  di
specializzazione  in  "Puericultura".  Allo stesso elenco e' aggiunta
con il n. 18 la scuola di specializzazione in "Malattie dell'apparato
cardiovascolare".
  Art.  175.  - Il secondo comma relativo al corso di perfezionamento
in   puericultura,  dietetica  infantile  ed  assistenza  sociale  e'
soppresso.
  Art.  182.  -  L'ultimo comma concernente gli esami di profitto per
gli iscritti al predetto corso di perfezionamento e' soppresso.
  Gli  articoli  189,  193,  195,  200  relativi rispettivamente alle
scuole  di  specializzazione in "Ostetricia e ginecologia", "Medicina
legale  e  delle  assicurazioni", "Radiologia medica" ed al "Corso di
perfezionamento  in  puericultura,  dietetica infantile ed assistenza
sociale all'infanzia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

       Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

  Art.   189.   -  La  scuola  e'  annessa  all'istituto  di  clinica
ostetrico-ginecologica e il corso di specializzazione ha la durata di
quattro  anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso
per titoli ed esami.
  Sono  da  considerare  titoli  preferenziali a parita' di risultato
dell'esame di ammissione:
    a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
    b)  aver frequentato come studente interno la clinica ostetrica e
ginecologica dell'Universita' di Bari;
    c)  aver  svolto  la  tesi  di  laurea  nella clinica ostetrica e
ginecologica;
    d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti
ospitalieri della specialita';
    e) eventuali pubblicazioni.
  L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
  Il  numero  degli  iscritti e' stabilito in dieci per anno di corso
per un totale complessivo di quaranta iscritti.
  Per  nessun motivo il corso di quattro anni puo' essere abbreviato.
Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro
anni di corso.
  Gli   iscritti,   oltre   l'obbligo  di  frequenza  delle  lezioni,
esercitazioni,  seminari,  ecc.,  devono  prestare servizio analogo a
quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
  Gli  iscritti  alla  scuola  debbono  sostenere  esami  annuali  di
profitto  e  l'esame  finale  di  diploma.  La  sessione  di esami di
profitto e' unica ed e' espletata nel mese di ottobre.
  Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia
superato gli esami di profitto dell'anno precedente.
  Il programma di studi e' il seguente:
    1° Anno:
      1) Elementi di genetica e di eugenica;
      2)  Anatomia  normale  ed  embriologia  dell'apparato  genitale
femminile;
      3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
      4) Endocrinologia fisiologica;
      5) Fisiologia ostetrica;
      6) Diagnostica ostetrica;
      7)  Clinica ostetrica e ginecologica (1° corso, con esame al 4°
anno).
    2° Anno:
      1) Tecnica operatoria ostetrica;
      2) Diagnostica ginecologica;
      3)    Tecnica    diagnostica    di    laboratorio   nel   campo
ostetrico-ginecologico,    esclusa    la    istologia    (sierologia,
batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
      4)  Clinica  ostetrica e ginecologia (2° corso, con esame al 4°
anno).
    3° Anno:
      1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
      2) Istologia normale e patologica nel campo della specialita';
      3) Puericultura prenatale;
      4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
      5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
      6) Tecnica operatoria ginecologica;
      7) Terapia medica ostetrica e ginecologica;
      8)  Clinica ostetrica e ginecologica (3° corso, con esame al 4°
anno).
    4° Anno:
      1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
      2) Ostetricia e ginecologia forense;
      3)   Diagnostica   roentgen,   radioterapia   in  ostetricia  e
ginecologia;
      4) Urologia ginecologica;
      5) Chirurgia addominale extra genitale;
      6) Clinica ostetrica e ginecologica (4° corso con esame).
  Gli   esami  si  fanno  per  gruppi  di  materie.  I  membri  delle
commissioni degli esami di profitto sono nominati dal direttore della
scuola,  mentre la commissione per l'esame di diploma e' nominata dal
preside di facolta' su proposta del direttore della scuola.
  Per  l'esonero  dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
  Per  il  conseguimento  del  diploma  l'iscritto  deve presentare e
discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

 Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

  Art.  193.  -  La  scuola  di specializzazione in medicina legale e
delle  assicurazioni  ha  sede presso l'istituto di medicina legale e
delle assicurazioni.
  L'ammissione  alla  stessa avviene in seguito a concorso per titoli
ed esami.
  Non sono ammesse per nessun motivo abbreviazioni di corso.
  La  durata della scuola e' di tre anni; il numero complessivo degli
iscritti alla scuola non potra' essere superiore a trenta.
  Gli  iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni
e  le  esercitazioni,  nonche' di prestare servizio di medico interno
per almeno sei mesi per ciascun anno di corso.
  Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
    1° Anno:
      1) Medicina legale generale;
      2) Elementi di diritto pubblico e privato;
      3)   Tecnica   e   diagnostica  anatomo-patologica  generale  e
medico-legale;
      4) Traumatologia medico-legale;
      5) Semeiotica medico-legale.
    2° Anno:
      1) Medicina legale penalistica;
      2) Deontologia medica;
      3) Neuropsichiatria medico-legale;
      4)   Elementi   di   medicina   criminologica   e  di  medicina
penitenziaria;
      5) Indagini di sopralluogo;
      6) Identificazione personale.
    3° Anno:
      1) Medicina legale civilistica e canonistica;
      2) Tossicologia medico-legale;
      3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
      4) Ostetricia e ginecologia forensi;
      5) Elementi di legislazione del lavoro;
      6) Elementi di medicina del lavoro;
      7) Medicina delle assicurazioni;
      8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

              Scuola di specializzazione in radiologia

  Art.  195. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in
radiologia    (che    abilita   all'esercizio   specialistico   della
roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare) ed
il diploma di specializzazione in radiologia diagnostica (che abilita
all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica).
  Essa ha sede presso l'istituto di radiologia.
  Il  numero complessivo degli iscritti ai due corsi della scuola non
puo' essere superiore ai ventiquattro.
  L'ammissione  alla  scuola avverra' in seguito a concorso per esami
su nozioni generali di radiologia e di cultura medica.
  Non sono concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.
  Gli  iscritti  alla  scuola  hanno  l'obbligo dell'internato presso
l'istituto di radiologia.
  Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

           A. - Diploma di specializzazione in radiologia
                        (durata quattro anni)

    1° Anno:
      1)  Fisica,  con  particolare  riguardo alla costituzione della
materia,  alla  produzione,  all'assorbimento  ed  alla  misura delle
radiazioni;
      2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
      3) Anatomia radiologica normale;
      4) Fisiologia radiologica;
      5) Tecnica radiologica generale;
      6) Semeiotica radiologica generale;
      7) Fondamenti di radiobiologia;
      8) Nozioni di statistica e matematica.
    2° Anno:
      1)  Tecnica  e metodica dell'esame radiologico dei vari organi,
apparati e sistemi;
      2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
      3) Fondamenti di radioterapia;
      4) Danni di radiazioni e mezzi di protezione;
      5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
      6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
    3° Anno:
      1) Diagnostica radiologica differenziale;
      2)   Dimostrazioni  di  casistica  di  roentgendiagnostica  con
confronto del quadro anatomo-patologico;
      3)   Dimostrazioni   di   casistica   di   roentgenterapia  con
particolare riferimento all'anatomia patologica;
      4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
      5) Radioterapia con alte energie;
      6) Elementi di medicina nucleare;
      7) Instrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
      8) Dosimetria.
    4° Anno:
      1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
      2)  Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati
per via interna;
      3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
      4)  Medicina  legale e legislazione sanitaria in relazione alla
radiologia.

     B. - Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica
                          (durata tre anni)

    1° Anno:
      1)  Fisica,  con  particolare  riguardo alla costituzione della
materia,  alla  produzione,  all'assorbimento  ed  alla  misura delle
radiazioni;
      2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
      3) Anatomia radiologica normale;
      4) Fisiologia radiologica;
      5) Tecnica radiologica generale;
      6) Semeiotica radiologica generale;
      7) Fondamenti di radiobiologia;
      8) Nozioni di statistica e matematica.
    2° Anno:
      1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
      2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
      3)  Nozioni  generali  sulle  lesioni  da radiazioni e mezzi di
protezione;
      4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
    3° Anno:
      1)  Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed
apparati.   Diagnostica   differenziale.   Rapporti   con  l'anatomia
patologica;
      2) Radiodiagnostica clinica;
      3)  Medicina  legale e legislazione sanitaria in relazione alla
radiologia.
  I  corsi  di cui ai precedenti paragrafi A e B saranno integrati da
conferenze, esercitazioni e seminari.

             Scuola di specializzazione in puericultura

  Art.  200.  -  La  scuola  di  specializzazione  in puericultura e'
annessa  all'istituto di clinica pediatrica. Essa ha la durata di tre
anni  e  si  propone  di conferire la preparazione teorico-pratica in
biologia  infantile  e  pediatria preventiva a laureati in medicina e
chirurgia.
  Il  numero  complessivo  degli iscritti alla scuola non puo' essere
superiore a nove.
  Non sono ammesse per alcun motivo abbreviazioni di corso.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° Anno:
      1) Peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva;
      2) Elementi di genetica medica e di eugenetica;
      3) Elementi di puericultura perinatale;
      4) Auxologia;
      5) Alimentazione e dietetica dell'eta' infantile;
      6) Elementi di semeiotica infantile.
    2° Anno:
      1) Psicologia ed igiene mentale nell'eta' evolutiva;
      2) Igiene ed assistenza dell'eta' evolutiva;
      3) Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
      4) Elementi di medicina scolastica;
      5) Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
    3° Anno:
      Tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede.
  Durante  l'anno  saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze
su argomenti di puericultura.
  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  internato  con  le modalita' e
l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola.
  Alla  fine  di  ognuno  dei  primi  due anni, gli iscritti dovranno
sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.
  Al  termine  del  terzo  anno  essi  sosterranno  un  esame pratico
unitamente all'esame di diploma.
  Dopo  l'art.  227 e' aggiunto l'art. 228 relativo alla istituzione,
presso   la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  della  scuola  di
specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

  Art. 228. - L'ammissione alla scuola avverra' in seguito a concorso
per  esami. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non puo'
essere superiore a dodici.
  Per  il  conseguimento  del  diploma  di  specialista  in  malattie
dell'apparato  cardio-vascolare  si  richiedono tre anni di corso con
internato.  Tale  internato si svolgera' presso l'istituto di clinica
medica  ed  avra'  la  durata  di almeno dieci mesi all'anno per ogni
singolo anno di corso.
  Non saranno consentite abbreviazioni di corso.
  Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
    1° Anno:
      1) Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
      2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
      3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
      4) Patologia cardio-vascolare (1° corso);
      5) Semeiologia fisica (1° corso);
      6) Semeiologia strumentale (1° corso).
    2° Anno:
      1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
      2) Patologia cardio-vascolare (2° corso);
      3) Semeiologia fisica (2° corso);
      4) Semeiologia strumentale (2° corso);
      5)   Anatomia  patologica  dell'apparato  cardio-vascolare  (1°
corso);
      6) Radiologia;
      7) Farmacologia;
      8) Clinica e terapia (1° corso).
    3° Anno:
      1)   Anatomia  patologica  dell'apparato  cardio-vascolare  (2°
corso);
      2) Clinica e terapia (2° corso);
      3) Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
      4) Problemi assicurativi e sociali.
  L'esame  di  diploma di specializzazione consiste nella discussione
di  una dissertazione scritta su argomento precedentemente concordato
con il direttore della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1970
  Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 175. - IZZI