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LEGGE 23 giugno 1970, n. 482

Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento.

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Testo in vigore dal: 30-7-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  prima  applicazione  della  legge  2  aprile 1968, n. 468, i
professori  ordinari  provenienti  dai  ruoli speciali transitori, in
servizio  nelle  classi di collegamento dei licei scientifici e degli
istituti  magistrali,  o  nelle prime e seconde classi degli istituti
tecnici  di  ogni  tipo;  ovvero  che  nelle predette classi prestino
servizio  per completamento di orario a norma del decreto legislativo
7  maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica
8  giugno  1949,  n.  405;  nonche'  i professori di lingua straniera
iscritti   nei   ruoli  ordinari  transitori  ai  sensi  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  7 settembre 1945, n. 816, e provenienti
dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali
e  degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove
prestano  servizio,  nei  ruoli  relativi  alle cattedre istituite ai
sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.
  Il  numero  delle  cattedre assegnate ai sensi del precedente comma
viene  detratto  dal  contingente  di  cattedre da conferire ai sensi
della  anzidetta  legge  2  aprile  1968, n. 468, secondo il disposto
dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.