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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1336

Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 25-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente  la  delega  al
Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai  trattati
della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita'  europea
dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata  della  terza  tappa  e
stanziamenti  di  fondi  necessari  a  coprire  le  spese   derivanti
dall'applicazione della legge stessa; 
  vista la direttiva del Consiglio C.C.E. 69/82 del  13  marzo  1969,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 68
del  19  marzo  1969,  relativa  all'attuazione  della  liberta'   di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le  attivita'
non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione)
del petrolio e del gas naturale; 
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  3  della
precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri,  per
la  grazia  e  giustizia,  per  la  marina  mercantile   e   per   le
partecipazioni statali; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 9 della legge 21 luglio 1967,  n.  613,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Il permesso di prospezione e' accordato ai richiedenti cittadini o
enti italiani o degli altri Stati membri  della  Comunita'  economica
europea o a societa' aventi la sede sociale in Italia o nei  predetti
Stati e alle persone fisiche  o  giuridiche  aventi  nazionalita'  di
Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla
ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle
rispettive acque territoriali e  piattaforme  continentali,  i  quali
abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle
operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per  l'industria,
il commercio e l'artigianato, sentito il  comitato  tecnico  per  gli
idrocarburi, di concerto con quello  per  la  marina  mercantile  per
quanto attiene alle prescrizioni concernenti le  materie  di  cui  al
terzo e al quinto comma dell'art. 2".