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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1335

Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al
Governo  ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati
della   Comunita'   economica   europea  e  della  Comunita'  europea
dell'energia  atomica per la durata della III tappa e stanziamenti di
fondi  necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della
legge stessa;
  Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957 che ratifica il trattato
istitutivo della Comunita' economica europea;
  Visto l'art. 100 del predetto trattato;
  Vista la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento
alle   disposizioni   legislative,  regolamentari  ed  amministrative
relative  alla  classificazione,  imballaggio  ed etichettatura delle
sostanze pericolose;
  Visto  l'art.  355 del decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n.
547,  concernente le indicazioni per i recipienti contenenti prodotti
o materie pericolosi o nocivi;
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  3  della
precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  col  Ministro  per  gli affari esteri, col Ministro per
l'interno,  col  Ministro  per  i  lavori  pubblici, col Ministro per
l'agricoltura   e  le  foreste,  col  Ministro  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato, col Ministro per le partecipazioni statali
e col Ministro per la sanita';

                              Decreta:
                           Articolo unico

  I  recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o
materie  pericolosi  o  nocivi, allo scopo di rendere nota durante la
lavorazione  l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la
pericolosita'  del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i
contrassegni  che  saranno  indicati  con decreto del Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale, sentita la commissione consultiva
permanente  per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro,
istituita  dall'art.  393 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 27 aprile 1955.
  Con lo stesso provvedimento saranno altresi' stabiliti i prodotti e
le  materie  di  cui  al comma precedente nonche' le indicazioni ed i
contrassegni relativi e le modalita' di applicazione.
  Il  provvedimento  di  cui  al  presente articolo sara' adottato in
armonia  alle  direttive  deliberate  in  materia dal Consiglio della
Comunita' economica europea.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                               RUMOR - DONAT-CATTIN -
                                              MORO - RESTIVO - NATALI
                                                   - SEDATI - MAGRI -
                                                 MALFATTI - RIPAMONTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970
  Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 81. - CARUSO