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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 1334

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, riguardante gli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 23-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  il  regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sullo ordinamento
dell'istruzione media;
  Veduto  il  regio  decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme
sullo stato dei presidi degli istituti medi;
  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto  il  regio  decreto  11 febbraio 1941, n. 397, recante norme
relative  alla  nomina  dei  presidi e dei direttori degli istituti e
scuole di istruzione media tecnica;
  Veduto  il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;
  Veduta  la  legge  25  maggio  1962,  n.  545,  con  cui sono stati
determinati  i  requisiti  di  anzianita'  per  la  partecipazione ai
concorsi a posti di preside;
  Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalita'
di svolgimento dei suddetti concorsi;
  Veduta  la  legge  11  dicembre  1962, n. 1700, recante norme sulla
valutazione  del  servizio prestato dai professori dei ruoli speciali
transitori passati nei ruoli ordinari;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965,
n.  1746, concernente modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali
istitutivi  degli  istituti  professionali di Stato per il commercio,
alberghieri e femminili;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dopo  il primo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  novembre  1965,  n.  1746,  viene  aggiunto il
seguente comma:
  "Al  concorso  di  cui  al  precedente  comma  sono ammessi anche i
diplomati  dai  cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi
altresi'  coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito
di,  concorsi  per posti di preside di istituti professionali banditi
prima  dell'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente
dal  possesso  dei  titoli  per  l'ammissione  richiesti  dal decreto
medesimo".