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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 1333

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di   Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e  modificato
con  regio  decreto  5  ottobre   1939,   n.   1743,   e   successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta. 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso. 
  Gli articoli 111, 112, 113, 117, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 relativi alle  scuole  di
specializzazione in  pediatria,  medicina  del  lavoro,  stomatologia
(odontoiatria e protesi  dentaria),  anestesiologia,  gerontologia  e
geriatria, medicina interna sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
          Scuola di specializzazione in clinica pediatrica 
 
  Art. 111. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di specializzazione in clinica pediatrica, con sede presso  la
clinica  pediatrica  di  questa  universita'  e  con  il  numero   di
venticinque iscritti per il complesso degli anni di corso. 
  E' titolo di ammissione la laurea in medicina e chirurgia. 
  Art. 112. - La durata dei corsi e' di tre anni. 
  L'ammissione al corso sara' fatta per titoli e per esami. 
  E' obbligatorio l'internato con un periodo  annuale  di  ferie  non
superiore a due mesi. 
  L'iscrizione  direttamente  al  2°  anno  del  corso  puo'   essere
consentita, a giudizio del consiglio della scuola,  per  i  candidati
che  abbiano  gia'  conseguito  il  diploma  di  specializzazione  in
puericultura o che abbiano titoli pediatrici. 
  Art. 113. - Le materie di insegnamento sono le seguenti distribuite
nei tre anni di corso: 
Materie di insegnamento fondamentali: 
    1° Anno: 
      1) Clinica pediatrica (triennale); 
      2) Patologia pediatrica (biennale); 
      3) Puericultura (biennale); 
      4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); 
      5) Auxologia normale e patologica; 
      6) Psicologia dell'eta' evolutiva. 
    2° Anno: 
      1) Clinica pediatrica (triennale); 
      2) Patologia pediatrica (biennale); 
      3) Puericultura (biennale); 
      4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); 
      5) Terapia pediatrica; 
      6) Radiologia pediatrica; 
      7) Malattie infettive dell'infanzia. 
    3° Anno: 
      1) Clinica pediatrica (triennale); 
      2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia. 
 
Materie di insegnamento complementari: 
  Le  materie  fondamentali  sopra  elencate  saranno  integrate,   a
giudizio del consiglio  della  scuola,  da  almeno  tre  insegnamenti
scelti fra i seguenti: 
    Chirurgia pediatrica; 
    Ortopedia e traumatologia infantile; 
    Odontoiatria; 
    Clinica dermosifilopatica; 
    Clinica oculistica; 
    Clinica otorinolaringoiatrica; 
    Cardiologia; 
    Genetica, 
ed altri eventuali che il consiglio della scuola  puo'  stabilire  di
anno in anno. 
 
  Il direttore della scuola, inoltre, puo' disporre che si tengano un
certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico. 
  Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica
gli  iscritti  al  corso,  dopo  aver  superato  tutti  gli  esami  e
completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere
una dissertazione scritta su un argomento di pediatria. 
  Il consiglio della scuola risultera'  costituito  dai  titolari  di
tutte le materie fondamentali e di quelle complementari. 
 
          Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
 
  Art. 117. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di specializzazione in medicina del lavoro,  con  sede  presso
l'istituto di medicina del lavoro, e con il numero massimo di  trenta
iscritti per il complesso dei tre anni di corso. 
  Il direttore dell'istituto di  medicina  del  lavoro  e'  direttore
della scuola. 
  Titolo di ammissione e' la laurea in medicina e chirurgia. 
  Art. 118. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (2 anni); 
    2) Tecnologia ed igiene del lavoro (3 anni); 
    3) Patologia e clinica del lavoro (3 anni); 
    4) Medicina legale e delle assicurazioni (1 anno); 
    5) Psicologia del lavoro (2 anni); 
    6) Medicina preventiva dei lavoratori (2 anni); 
    7) Radiologia e medicina nucleare (1 anno); 
    8) Infortunistica e pronto soccorso (2 anni); 
    9) Tossicologia  industriale  e  diagnostica  di  laboratorio  (2
anni); 
    10) Dermatologia professionale (1 anno); 
    11) Biometria e statistica sanitaria (1 anno). 
  La ripartizione degli insegnamenti nei tre  anni  di  corso  e'  la
seguente: 
    1° Anno: 
      1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (biennale); 
      2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale); 
      3) Patologia e clinica del lavoro (triennale); 
      4) Psicologia del lavoro (biennale). 
    2° Anno: 
      1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (biennale); 
      2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale); 
      3) Patologia e clinica del lavoro (triennale); 
      4) Psicologia del lavoro (biennale); 
      5)  Tossicologia  industriale  e  diagnostica  di   laboratorio
(biennale); 
      6) Infortunistica e pronto soccorso (biennale); 
      7) Biometria e statistica sanitaria; 
      8) Medicina preventiva dei lavoratori (biennale). 
    3° Anno: 
      1) Patologia e clinica del lavoro (triennale); 
      2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale); 
      3) Infortunistica e pronto soccorso (biennale); 
      4) Medicina legale e delle assicurazioni; 
      5) Medicina preventiva dei lavoratori (biennale); 
      6) Radiologia e medicina nucleare; 
      7)  Tossicologia  industriale  e  diagnostica  di   laboratorio
(biennale); 
      8) Dermatologia professionale. 
  L'ordine degli esami e' il seguente: 
  Al termine del 2° anno: 
    Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 
    Psicologia del lavoro; 
    Biometria e statistica sanitaria. 
  Al termine del 3° anno: 
    Patologia e clinica del lavoro; 
    Tecnologia ed igiene del lavoro; 
    Infortunistica e pronto soccorso; 
    Medicina legale e delle assicurazioni; 
    Medicina preventiva dei lavoratori; 
    Radiologia e medicina nucleare; 
    Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 
    Dermatologia professionale. 
  Gli iscritti alla scuola di specializzazione potranno  accedere  al
secondo  anno  purche'  in  possesso  di  tutte  le  attestazioni  di
frequenza previste dal piano di studi  del  primo  anno.  Per  quanto
concerne l'ammissione al terzo anno di corso, vale  quanto  stabilito
dal secondo comma dell'art. 105 dello statuto vigente. 
 
    Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria 
 
  Art. 142. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di specializzazione in odontoiatria  e  protesi  dentaria  con
sede presso la clinica odontoiatrica. 
  Art. 143. - Alla  scuola  di  specializzazione  vengono  ammessi  i
laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno per  un
totale complessivo di quindici iscritti. 
  Art. 144. - L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.
  Art. 145. - La durata dei corsi e' di tre anni. 
  Art. 146. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza  ai  corsi
ed alle esercitazioni; debbono altresi' frequentare il laboratorio di
odontotecnica per l'intero anno scolastico. 
  Art.  147.  -   Le   vacanze   saranno   conformi   al   calendario
universitario, con un solo mese completo estivo (agosto). 
  Art. 148. - Gli esami  di  profitto,  teorici  e  pratici,  saranno
sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla
fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami  di  profitto,  gli
allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma  che  consiste
nella discussione orale di una  dissertazione  scritta,  su  un  tema
proposto in precedenza  dall'insegnante  della  materia  sulla  quale
verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola. 
  Art. 149. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1) Embriologia e anatomia dentaria maxillo-facciale; 
    2) Anatomia e istopatologia odontostomatologica; 
    3) Microbiologia e igiene orale; 
    4) Farmacologia odontostomatologica; 
    5) Patologia odontostomatologica; 
    6) Clinica odontostomatologica; 
    7) Chirurgia maxillo-facciale; 
    8) Anestesia e chirurgia stomatologica; 
    9) Odontoiatria conservativa; 
    10) Parodontologia; 
    11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale; 
    12) Ortopedia dento-maxillo-facciale; 
    13) Radiologia odontostomatologica; 
    14) Odontotecnica; 
    15) Odontoiatria infantile; 
    16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni. 
        Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti. 
  Art. 150. - La suddivisione delle materie di insegnamento  nei  tre
anni di corso e' la seguente: 
    1° Anno: 
      1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; 
      2) Microbiologia e igiene orale; 
      3) Farmacologia; 
      4) Patologia odontostomatologica; 
      5) Odontotecnica; 
      6) Anestesia e chirurgia stomatologica; 
      7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale); 
         Esercitazioni pratiche. 
    2° Anno: 
      1) Odontoiatria conservativa (2° anno); 
      2) Clinica protesica  dentaria  e  maxillo-facciale  (1°  anno)
(biennale); 
      3) Parodontologia (1° anno) (biennale); 
      4) Anatomia e istologia odontostomatologica; 
      5) Odontoiatria infantile; 
      6) Radiologia odontostomatologica; 
      7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale); 
      8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale); 
         Esercitazioni pratiche. 
    3° Anno: 
      1) Clinica odontostomatologica; 
      2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno); 
      3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; 
      4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno); 
      5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno); 
      6) Parodontologia (2° anno); 
         Esercitazioni pratiche. 
 
     Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione 
 
  Art. 151. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, con sede
presso  l'istituto  di  clinica   chirurgica   generale   e   terapia
chirurgica. 
  Art. 152. - La durata dei corsi e' di tre anni. 
  Art. 153. - Non  e'  concesso  nessun  abbreviamento  di  corso  ad
eccezione  dei  candidati  che,  gia'  in  possesso  del  diploma  di
specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno
per ottenerne il completamento. 
  Art. 154. - Alla scuola vengono ammessi i laureati  in  medicina  e
chirurgia in numero non superiore a quaranta per l'intero corso. 
  Art. 155. - Qualora il numero  delle  domande  d'iscrizione  superi
quello dei posti disponibili, l'accettazione verra' fatta in  base  a
concorso interno per esami. 
  Art. 156. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare
i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno,  inoltre,  l'obbligo  di
frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attivita' pratica
con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso. 
  Art. 157. - Sono ammessi a sostenere gli esami  solo  gli  iscritti
che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente. 
  Per accedere ai  corsi  successivi  al  primo  e'  obbligatorio  il
superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese  le
materie biennali. 
  Gli esami  possono  essere  sostenuti  solamente  in  due  sessioni
annuali, una estiva ed una autunnale, e  comunque  non  oltre  il  30
novembre dell'anno in corso. 
  Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti  gli  esami  e
dopo la discussione  di  una  tesi  scritta  a  carattere  clinico  o
sperimentale. 
  Art. 158. - Le materie di insegnamento, ripartito nei tre  anni  di
corso, sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      Anatomia,   biochimica,   farmacologia,   fisica,    fisiologia
applicata alla anestesiologia e rianimazione; 
      Anestesiologia; 
      Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 
      Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 
      Internato. 
    2° Anno: 
      Anestesiologia; 
      Terapia antalgica; 
      Rianimazione; 
      Internato. 
    3° Anno: 
      Rianimazione; 
      Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; 
      Indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; 
      Internato. 
 
       Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria 
 
  Art. 178. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di specializzazione  in  gerontologia  e  geriatria  con  sede
presso l'istituto di clinica medica generale,  il  cui  direttore  e'
anche direttore della scuola. 
  Art. 179. - Alla  scuola  di  specializzazione  vengono  ammessi  i
laureati in medicina e chirurgia in numero  di  dodici  per  l'intero
corso. 
  Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero
compatibile con la disposizione  di  cui  sopra,  l'ammissione  sara'
subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami. 
  Il direttore puo' concedere l'iscrizione al 2° anno a chi,  essendo
in possesso dei requisiti  citati  dal  titolo  XI,  art.  100  dello
statuto dell'Universita' di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione
alla libera docenza in clinica medica  generale,  patologia  speciale
medica o semeiotica medica. 
  Art. 180. - La durata dei corsi e' di tre anni. 
  Art. 181. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza  ai  corsi
ed alle esercitazioni teoriche  e  pratiche  e  non  potranno  essere
ammessi all'anno di corso successivo se prima  non  avranno  superato
gli esami dell'anno cui sono iscritti. 
  I  corsi  sono  integrati  da  conferenze  dedicate   ai   problemi
geriatrici interessanti le varie branche della medicina  e  chirurgia
(ginecologia,   oculistica,    dermatologia,    otorinolaringoiatria,
stomatologia). 
  Art. 182. - L'esame di diploma consistera'  nella  presentazione  e
discussione di una dissertazione scritta su argomento riguardante  la
gerontologia e geriatria, il cui argomento dovra'  essere  concordato
col  direttore  della  scuola  all'inizio  del   secondo   anno.   La
dissertazione  dovra'  essere  approvata  dallo  stesso  direttore  e
depositata  presso  la  direzione  almeno   quindici   giorni   prima
dell'esame. 
  Art. 183. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) Biologia della senescenza; 
      2) Fisiopatologia della senescenza (biennale: I); 
      3) Semeiologia della senescenza (biennale: I); 
      4) Anatomia patologica (biennale: I); 
      5) Farmacologia e farmacoterapia. 
    2° Anno: 
      1) Fisiopatologia della senescenza (biennale: II); 
      2) Semeiologia della senescenza (biennale: II); 
      3) Anatomia patologica (biennale: II); 
      4) Clinica geriatrica e terapia (biennale: I); 
      5) Chirurgia geriatrica; 
      6) Radiologia e radioterapia; 
      7) Neurologia. 
    3° Anno: 
      1) Clinica geriatrica e terapia (biennale: II); 
      2) Tecniche di riabilitazione; 
      3) Psichiatria; 
      4) Medicina sociale. 
  Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi
speciali. 
 
           Scuola di specializzazione in medicina interna 
 
  Art. 184. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola di  specializzazione  in  medicina  interna  con  sede  presso
l'istituto di clinica medica generale,  il  cui  direttore  e'  anche
direttore della scuola. 
  Art. 185. - Alla  scuola  di  specializzazione  vengono  ammessi  i
laureati in medicina e chirurgia in numero di trentotto per  l'intero
corso. Potra' essere accordato l'esonero di uno o piu' anni,  secondo
i titoli presentati dai singoli candidati, su proposta del  consiglio
della scuola approvato dalla facolta'; in ogni caso non sara' ammessa
una abbreviazione superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo  di
sostenere tutti gli esami del corso. 
  Art. 186. - La durata dei corsi e' di cinque anni. 
  Art. 187. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza  ai  corsi
ed alle esercitazioni e non potranno essere ammessi all'anno di corso
successivo se non avranno  superato  gli  esami  dell'anno  cui  sono
iscritti. 
  L'internato  si  svolgera'  presso  l'istituto  di  clinica  medica
generale  e  presso   l'istituto   di   patologia   speciale   medica
dell'universita'. 
  Le lezioni saranno  integrate  da  conferenze  tenute  da  eminenti
studiosi sull'argomento che e' oggetto di studio durante l'anno. 
  Art. 188. - Al termine del quinto  anno  lo  specializzando  dovra'
elaborare una tesi di specialita' su argomenti clinici o sperimentali
di  medicina  interna  da  discutere  dinnanzi  ad  una   commissione
giudicatrice  composta  a   norma   dell'art.   106   dello   statuto
dell'universita'. 
  Art. 189. - Le materie di insegnamento  sono  cosi'  suddivise  nei
cinque anni di corso: 
    1° Anno: 
      Malattie infettive, disreattive e del sangue; 
      Istituzioni di terapia; 
      Anatomia ed istologia patologica (biennale); 
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 
    2° Anno: 
      Malattie dell'apparato cardiovascolare; 
      Microbiologia e sierologia; 
      Chimica clinica; 
      Anatomia ed istologia patologica (biennale); 
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 
    3° Anno: 
      Malattie dell'apparato digerente; 
      Malattie renali; 
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 
    4° Anno: 
      Malattie dell'apparato respiratorio; 
      Malattie del sistema nervoso; 
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 
    5° Anno: 
      Malattie del ricambio; 
      Malattie delle ghiandole endocrine; 
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 
  Sono insegnamenti complementari: 
    Parassitologia medica; 
    Genetica medica; 
    Semeiotica dermatologica; 
    Radiologia; 
    Semeiotica oculistica; 
    Semeiotica ginecologica. 
  Per codesti insegnamenti viene lasciata ai direttori delle  singole
scuole la facolta' di inserirne uno o piu' nei vari anni del corso di
specializzazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1970 
  Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 69. - CARUSO