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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. 1325

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Firenze,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2406,  e  modificato
con  regio  decreto  13  ottobre   1927,   n.   2230   e   successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte di  modifiche  dello  statuito  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Firenze,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: 
    Storia del cristianesimo; 
    Archeologia romana e medioevale; 
    Storia del cinema; 
    Storia della critica d'arte; 
    Storia dell'arte contemporanea; 
    Storia della critica letteraria; 
    Linguistica; 
    Estetica; 
    Dialettologia italiana. 
  Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: 
    Storia della psicologia; 
    Storia del cristianesimo; 
    Educazione degli adulti; 
    Statistica pedagogica; 
    Storia del cinema; 
    Storia della critica d'arte; 
    Storia dell'arte contemporanea; 
    Linguistica; 
    Estetica. 
  Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: 
    Storia del cristianesimo; 
    Storia del cinema; 
    Storia della critica d'arte; 
    Storia dell'arte contemporanea; 
    Storia della critica letteraria; 
    Linguistica; 
    Estetica; 
    Dialettologia italiana. 
  Art. 68, relativo agli  insegnamenti  complementari  del  corso  di
laurea  in  medicina  e  chirurgia  e'  modificato  nel   senso   che
l'insegnamento  di  gerontologia  muta  denominazione  in  quella  di
gerontologia e geriatria. 
  Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali e' aggiunto il seguente: 
    Genetica umana. 
  Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze biologiche e' aggiunto il seguente: 
    Genetica umana. 
  Art.  89.  -  Relativo  al  biennio  propedeutico  agli  studi   di
ingegneria e' modificato nel senso che all'elenco degli  insegnamenti
per il 2° anno sono aggiunti i seguenti: 
    5) Tecnologie generali dei materiali; 
    6) Disegno  II  (differenziato  secondo  i  corsi  di  laurea  in
ingegneria civile e in ingegneria meccanica). 
  Dopo l'art. 132 e con il conseguente spostamento  della  successiva
numerazione e' aggiunto il seguente nuovo  articolo  riguardante  gli
istituti della facolta' di architettura: 
  Art. 133. - Le cattedre degli insegnamenti tecnologico, scientifico
e tecnico delle costruzioni, costituiscono l'istituto di costruzioni.
Il     materiale     librario,     bibliografico,      l'attrezzatura
tecnico-scientifica e quella didattica, i fondi e quant'altro messo a
disposizione  delle  singole  cattedre,  costituisce   la   dotazione
dell'istituto ed e' indivisibile. All'istituto e' altresi' annesso il
laboratorio  ufficiale  di  prova   dei   materiali.   Il   direttore
dell'istituto viene nominato  dal  consiglio  di  facolta',  uditi  i
professori ufficiali degli insegnamenti relativi alle cattedre  sopra
dette. 
  La direzione dell'istituto  e'  esercitata  collegialmente  da  una
giunta costituita dal direttore, dai professori ufficiali di  cui  al
paragrafo precedente, da un rappresentante degli  assistenti  a  tali
cattedre, nonche' da un rappresentante  degli  studenti  regolarmente
iscritto al triennio di applicazione. 
  Il direttore assume la responsabilita' amministrativa dell'istituto
e ne firma gli atti. 
  Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento  della  successiva
numerazione sono aggiunti i seguenti  nuovi  articoli  relativi  alla
istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali  di  "Servizio
sociale". 
 
                     Scuola di servizio sociale 
 
  Art. 169. - Su concorde iniziativa delle facolta' di giurisprudenza
e di scienze politiche, viene istituita, presso la Universita'  degli
studi di Firenze, la scuola di servizio  sociale,  scuola  diretta  a
fini speciali, ai sensi dell'art. 20, secondo comma del  testo  unico
31 agosto 1933, n. 1592. La scuola si propone di preparare i  giovani
all'esercizio  professionale  del   servizio   sociale.   La   scuola
impartisce insegnamenti teorici di base ed  insegnamenti  relativi  a
discipline professionali integrati da esercitazioni e seminari. 
  La scuola, dopo un corso di studi triennale, conferisce il  diploma
di assistente sociale, previa discussione, dinanzi ad una commissione
nominata dal direttore, di una tesi scritta.  Per  l'ammissione  alla
scuola e' richiesto un titolo di scuola media superiore valido per la
immatricolazione ai vari corsi universitari. 
  Nella eventualita' che le domande  di  ammissione  siano  superiori
alle possibilita' ricettive, tenendo conto delle strutture esistenti,
il  consiglio  direttivo,  di  cui  al  successivo  art.  172,   puo'
subordinare la iscrizione ad un esame  concorso,  stabilendo  in  tal
caso il numero massimo delle iscrizioni. 
  Art.  170.  -  I  docenti  della  scuola  sono  scelti,   per   gli
insegnamenti teorici di base, fra professori universitari  di  ruolo,
incaricati, liberi docenti dell'Universita' di Firenze, assistiti per
le esercitazioni ed i seminari  da  cultori  della  materia.  Per  le
discipline  professionali  ed  i  tirocini  pratici,  fra  assistenti
sociali di riconosciuta competenza tecnica ed esperienza. 
  Art. 171. - I proventi della scuola  sono  costituiti  dalle  tasse
scolastiche, da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici  e
privati, da lasciti, donazioni e dai relativi redditi. Tali  proventi
sono destinati a coprire le spese generali della scuola,  quelle  per
stipendi  ed  assegni  al   personale   insegnante,   assistente   ed
amministrativo e per quant'altro occorrer possa per il  funzionamento
della scuola. 
  La gestione della scuola di servizio  sociale,  da  costituirsi  in
azienda  speciale,  e'  retta  dal   consiglio   di   amministrazione
dell'universita' ed e' sottoposta  a  tutte  le  norme  disciplinanti
l'amministrazione  e  la  contabilita'  delle  universita'  e   degli
istituti di istruzione superiore. 
  Art. 172. - Ai fini didattici la  scuola  di  servizio  sociale  e'
retta da un consiglio direttivo del quale fanno parte  il  direttore,
che lo presiede, ed i docenti della  scuola,  sia  delle  materie  di
base, che di quelle professionali. 
  Il direttore della scuola viene nominato con decreto rettorale,  su
proposta del consiglio direttivo, dura in carica un  triennio  ed  e'
riconfermabile.  Per  la  prima  nomina,  provvede  direttamente   il
rettore, sentiti i presidi delle facolta' di giurisprudenza e scienze
politiche. 
  Tutti i docenti della scuola sono nominati per incarico annuale con
decreto del rettore dell'universita', su proposta del direttore della
scuola, sentito il consiglio direttivo. 
  Art. 173. - Le tasse di immatricolazione e  di  esame  sono  quelle
stabilite per la facolta' di giurisprudenza. 
  La tassa annuale di iscrizione e frequenza e' fissata dal consiglio
di amministrazione in misura di L. 45.000. La  tassa  di  diploma  e'
fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951,
n. 1551. 
  Art. 174. - Il consiglio direttivo determina l'ordine degli  studi,
il regolamento didattico ed il programma dei tirocini; l'orario delle
lezioni e delle esercitazioni. 
  Decide, inoltre, su  ogni  altra  questione  inerente  la  carriera
scolastica degli allievi, e la loro disciplina. 
  Art. 175. - Le materie ed i corsi  di  insegnamento,  che  dovranno
avere carattere teorico-pratico, sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      Materie di base: 
        Psicologia generale; 
        Psicologia dell'eta' evolutiva; 
        Sociologia I; 
        Elementi di diritto pubblico e di legislazione assistenziale; 
        Elementi di diritto privato; 
        Statistica; 
        Biologia e fisiologia umana; 
        Problemi attuali della pedagogia sociale e  della  educazione
degli adulti. 
      Materia professionale: 
        Introduzione al servizio sociale. 
    2° Anno: 
      Materie di base: 
        Psicologia sociale; 
        Sociologia II; 
        Elementi di diritto penale e legislazione minorile; 
        Igiene e medicina sociale; 
        Igiene mentale (psichiatria e neuropsichiatria infantile); 
        Elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
      Materie professionali: 
        Servizio sociale individuale I; 
        Servizio sociale di gruppo I; 
        Servizio sociale di comunita' I; 
        Ricerca sociale I; 
        Organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali. 
    3° Anno: 
      Materie di base: 
        Psicologia clinica; 
        Lingua straniera (a scelta: francese, inglese, tedesco). 
      Materie professionali: 
        Servizio sociale individuale II; 
        Servizio sociale di gruppo II; 
        Servizio sociale di comunita' II; 
        Ricerca sociale II; 
        Seminari su materie professionali. 
  Art. 176. - Per tutto quanto non e' qui contemplato  si  richiamano
le norme relative alle analoghe istituzioni universitarie. 
  La scuola puo' munirsi di  un  regolamento  interno,  proposto  dal
consiglio direttivo ed approvato  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'universita'. 
 
                          NORME TRANSITORIE 
 
  Art. 177. - Coloro che, alla data di  approvazione  delle  presenti
modifiche di statuto, hanno gia' conseguito il diploma  della  scuola
di servizio sociale, purche' siano in possesso dei requisiti  di  cui
al precedente art. 169, potranno ottenere il riconoscimento, a  tutti
gli effetti, del diploma, a condizione che  presentino  e  discutano,
nella forma e nei modi prescritti dall'articolo  suddetto,  una  tesi
scritta. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 marzo 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                                SULLO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1970 
  Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 22. - CARUSO