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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1969, n. 1311

Modifiche all'art. 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-6-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il
regolamento sulla, vigilanza sanitaria delle carni;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita', di concerto con i
Ministri  per  la  grazia  e  la  giustizia  e per l'agricoltura e le
foreste;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'articolo  12  del  regolamento  sulla  vigilanza  sanitaria delle
carni,  approvato  con  regio  decreto  20 dicembre 1928, n. 3298, e'
sostituito dal seguente:
  "L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e
minuziosa: tutte le parti dell'animale ivi compreso il sangue, devono
essere  sottoposte  ad  ispezione  e non possono essere asportate dai
locali  di  macellazione prima che il veterinario abbia emesso il suo
giudizio.
  L'ispezione post mortem deve comprendere:
    1) l'esame visivo dell'animale macellato;
    2)  l'esame  per  palpazione di taluni organi, in particolare del
polmone,  del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della
lingua;
    3) le incisioni di organi e di linfonodi;
    4)  la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore
ed eventualmente di sapore;
    5)   se   del   caso,   analisi   di   laboratorio,  specialmente
batteriologiche.
  Il veterinario ispettore deve esaminare particolarmente:
    a)  il  colore  del  sangue,  la sua coagulabilita' e l'eventuale
presenza di elementi eterogenei;
    b)  la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari
e  parotidei  (Lnn.  retropharyngiales,  mandibulares,  et parotidei)
nonche'  le  amigdale,  isolando la lingua al punto di consentire una
accurata  esplorazione  della  cavita'  boccale  e  retroboccale.  Le
amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;
    c)  il  polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e
mediastinici  (Lnn.  bifurcationes eparteriales et mediastinales). La
trachea  e  le  principali  ramificazioni  dei  bronchi devono essere
aperte  mediante  taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso
nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;
    d)  il  pericardio  e  il  cuore: quest'ultimo deve essere inciso
longitudinalmente  in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto
interventricolare;.
    e) diaframma;
    f)  il  fegato,  la  cistifellea  e  i  dotti  biliari  nonche' i
linfonodi periportali (Lnn. portales);
    g)  il tubo gastro enterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici
e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);
    h) la milza;
    i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;
    j) la pleura e il peritoneo;
    k)   gli   organi   genitali:   nella  vacca  l'utero  e'  inciso
longitudinalmente;
    l)  la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammari); nella
vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino
ai seni galattofori (sinus lactiferes);
    m)  la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali;
in  caso  di  dubbio  la  regione  ombelicale deve essere incisa e le
articolazioni devono essere aperte.
  I linfonodi summenzionati devono sistematicamente essere isolati ed
incisi longitudinalmente in sezioni il piu' possibile sottili.
  In  caso  di  dubbio  devono  essere incisi nelle stesse condizioni
anche   i  linfonodi  cervicali,  il  prescapolare  (Lnn.  cervicales
superficiales),  gli  ascellari  propri,  gli  ascellari  secondari o
ascellari  della  prima  costa  (Lnn.  axillares  proprii  et  primae
costae),  i  sopra-sternali  (Lnn.  sternales craniales), i cervicali
profondi   (Lnn.   sternales   profundi),   i  costo-cervicali  (Lnn.
costocervicales),  i  poplitei  (Lnn.  poplitei)  e i precurali (Lnn.
subliacei),   gli   ischiatici   (Lan.   ischiatici),  gli  iliaci  e
lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).
  Negli  ovini  e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei
linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.
  Il veterinario ispettore deve inoltre effettuare sistematicamente:
    A) la ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:
      a)   nei   bovini   di  eta'  superiore  a  sei  settimane,  in
corrispondenza:
        della  lingua,  la  cui muscolatura deve eventualmente essere
incisa  longitudinalmente  sulla  faccia  inferiore  senza  eccessiva
lesione dell'organo;
        dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;
        del  cuore,  che,  oltre all'incisione di cui alla precedente
lettera d) deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette
fino alla punta;
        dei  masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati
parallelamente  al  mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal
margine   sottomascellare  inferiore  fino  all'inserzione  muscolare
superiore;
        del  diaframma,  la  cui parte muscolare deve essere liberata
dalla sierosa;
        delle   superfici   muscolari   della  carcassa  direttamente
visibili;
      b)  nei  suini,  in  corrispondenza:  delle superfici muscolari
direttamente   visibili,   in  particolare  al  livello  dei  muscoli
adduttori  della  coscia,  della  parete  addominale  o  degli  psoas
liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli
intercostali, del cuore, della lingua e della laringe;
    B)  la  ricerca  della  distomatosi nei bovini, negli ovini e nei
caprini,  mediante  incisioni  sulla superficie viscerale del fegato,
praticate  in  modo  da  interessare  i  dotti biliari e mediante una
incisione profonda della base del lobulo di Spigelio;
    C)  la  ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato
della trachea, della laringe, delle cavita' nasali e dei seni, previa
spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.
  E'   in   facolta'  del  veterinario  ispettore  di  avvalersi,  ad
integrazione  della sopra specificata metodica di base, di ogni altra
ricerca  qualora  lo  ritenga  necessario  ai fini dell'emissione del
giudizio sulla salubrita' delle carni".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 settembre 1969

                               SARAGAT

                                                  RUMOR - RIPAMONTI -
                                                        GAVA - SEDATI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1970
  Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 107. - CARUSO