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LEGGE 10 maggio 1970, n. 291

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

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Testo in vigore dal: 9-6-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il
31  dicembre  1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna,
del  teatro  comunale  di  Firenze, del teatro comunale dell'Opera di
Genova,  del  teatro  alla  Scala  di Milano, del teatro San Carlo di
Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma,
del  teatro  Regio  di  Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste,  del  teatro  La  Fenice  di Venezia, l'Arena di Verona e la
istituzione  dei  concerti  e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da
Palestrina  di  Cagliari,  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui con
l'istituto  di  credito  delle  Casse  di  risparmio  italiane per il
complessivo    importo   di   lire   14.345.288.055,   corrispondente
all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.