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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1298

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Perugia,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato  con
regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Art. 92, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della
facolta' di medicina e chirurgia  e'  modificato  nel  senso  che  le
scuole in "Igiene", "Otorinolaringoiatria", "Cardiologia"  mutano  la
denominazione  in  quelle  di   "Igiene   e   medicina   preventiva",
"Otorinolaringoiatria  e   patologia   cervico-facciale",   "Malattie
dell'apparato cardiovascolare". 
  Nello stesso elenco e' aggiunta la scuola  di  specializzazione  in
"Odontoiatria e protesi dentaria". 
  L'art. 108, relativo alla scuola  di  specializzazione  in  igiene,
l'art.   111,   relativo   alla   scuola   di   specializzazione   in
otorinolaringoiatria,   l'art.   112,   relativo   alla   scuola   di
specializzazione  in  cardiologia  sono  abrogati  e  sostituiti  dai
seguenti: 
 
     Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 
 
  Art. 108. - La scuola ha la durata di tre  anni;  il  numero  degli
studenti che possono essere iscritti e' limitato a dieci per anno  di
corso. 
  La scuola e' articolata con gli orientamenti di sanita' pubblica  e
di igiene e tecnica (o direzione) ospitaliera. 
  Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      Metodologia statistica e biometria; 
      Educazione sanitaria; 
      Psicologia; 
      Microbiologia; 
      Parassitologia; 
      Epidemiologia e profilassi generale. 
    2° Anno: 
      Patologia e clinica delle malattie infettive; 
      Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 
      Patologia e clinica delle malattie non infettive di  importanza
sociale; 
      Epidemiologia e profilassi  delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale; 
      Demografia e statistica sanitaria; 
      Legislazione e organizzazione sanitaria. 
    3° Anno (con orientamento di sanita' pubblica): 
      Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento  dei  rifiuti
liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; 
      Igiene edilizia e urbanistica; 
      Igiene dell'alimentazione; 
      Igiene e medicina scolastica; 
      Igiene ospitaliera; 
      Servizi di sanita' pubblica. 
    3° Anno [con orientamento  di  igiene  e  tecnica  (o  direzione)
ospitaliera]: 
      Storia degli ospedali e principi metodologici della  assistenza
ospitaliera; 
      Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento  ed
impianti sanitari; 
      Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; 
      Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera; 
      Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia
ospitaliera; 
      Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
      Organizzazione e  funzione  dei  laboratori  di  analisi  e  di
      accertamento necroscopico. 
    Materie complementari: 
      Ispezione delle carni; 
      Geologia applicata all'igiene; 
      Igiene mentale; 
      Malattie professionali e loro prevenzione; 
      Diritto sanitario; 
      Igiene navale e dell'emigrazione; 
      Antropologia culturale e sociologia; 
      Malattie tropicali; 
      Istituzioni di matematica; 
      Genetica; 
      Gerontologia e geriatria; 
      Elementi di economia politica. 
  Per l'ammissione al 3° anno di corso  gli  iscritti  dovranno  aver
superato tutti gli esami delle materie obbligatorie del 1° e 2° anno. 
Per poter sostenere l'esame di diploma  gli  iscritti  dovranno  aver
superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e di  almeno
tre materie complementari scelte fra quelle che  saranno  consigliate
dal consiglio della scuola per i singoli orientamenti. 
  Potranno essere ammessi al 3° anno  di  corso  gli  specialisti  in
igiene che abbiano conseguito la specializzazione con un orientamento
diverso da quello prescelto per l'iscrizione. 
  Non sono consentite altre abbreviazioni di corso. 
 
Scuola  di  specializzazione  in  otorinolaringoiatria  e   patologia
                          cervico-facciale 
 
  Art. 111. - La scuola ha la durata di tre  anni;  il  numero  degli
iscritti e' limitato a cinque per ogni anno di corso. 
  Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      Anatomia; 
      Fisiologia; 
      Audiologia (1° anno); 
      Semeiotica otorinolaringoiatrica; 
      Tecnica di laboratorio; 
      Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); 
      Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 
    2° Anno: 
      Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 
      Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 
      Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2°
anno); 
      Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      Audiologia (2° anno); 
      Otoneurologia; 
      Foniatria. 
    3° Anno: 
      Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale; 
      Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 
      Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      Chirurgia plastica;. 
      Trache-bronco-esofagoscopia; 
      Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. 
 
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare 
 
  Art. 112. - La scuola ha la durata di tre  anni.  Il  numero  degli
studenti che possono essere iscritti e' limitato a sei per ogni  anno
di corso (totale diciotto iscritti). 
  Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      Anatomia umana normale dell'apparato cardiovascolare; 
      Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 
      Microbiologia (facoltativo); 
      Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria I; 
      Patologia cardiovascolare I; 
      Semeiologia fisica I; 
      Semeiologia strumentale I. 
    2° Anno: 
      Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria II; 
      Patologia cardiovascolare II; 
      Semeiologia Fisica II; 
      Semeiologia strumentale II; 
      Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare I; 
      Radiologia; 
      Farmacologia; 
      Clinica e terapia I. 
    3° Anno: 
      Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare II: 
      Clinica e terapia II; 
      Chirurgia dell'apparato cardiovascolare; 
      Problemi assicurativi e sociali (facoltativo); 
      Statistica (facoltativo). 
  Gli  esami  di  microbiologia,  problemi  assicurativi  e  sociali,
statistica sono facoltativi, ma per  poter  sostenere  gli  esami  di
diploma gli iscritti debbono aver superato l'esame di almeno  uno  di
essi. 
  Per  l'ammissione  agli  anni  successivi  di  corso  gli  iscritti
dovranno avere superato l'esame del gruppo di materie del  precedente
anno. 
  Dopo l'art. 112 e con il conseguente spostamento  della  successiva
numerazione  e'  inserito  il   seguente   articolo   relativo   alla
istituzione della  scuola  di  specializzazione  in  "Odontoiatria  e
protesi dentaria". 
 
    Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria 
 
  Art. 113. - Il titolo per l'iscrizione alla  scuola  e'  costituito
dalla laurea in medicina e chirurgia. 
  Il numero  dei  posti  disponibili  per  ogni  anno  accademico  e'
limitato a tre (totale nove iscritti). 
  La durata dei corsi della scuola e' di tre anni e la  frequenza  e'
obbligatoria per l'intero anno accademico. Le vacanze  sono  conformi
al  calendario  universitario,  con  un  solo  mese  completo  estivo
(agosto). 
  Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine
di ogni anno in un'unica sessione  (ottobre).  Alla  fine  del  terzo
anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli  allievi  saranno
ammessi a  sostenere  lo  esame  di  diploma  che  consistera'  nella
discussione orale di una dissertazione scritta, su un  tema  proposto
in  precedenza  dall'insegnante  della  materia  sulla  quale   verte
l'argomento e approvato dal direttore  della  scuola.  Ogni  iscritto
deve  provvedere  al  proprio  corredo  di  strumenti.   Le   materie
d'insegnamento, impartite nel triennio, affiancate  da  esercitazioni
pratiche, sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillofacciale; 
      2) Microbiologia e igiene orale; 
      3) Farmacologia; 
      4) Patologia odontostomatologica; 
      5) Odontotecnica; 
      6) Anestesia e chirurgia stomatologica; 
      7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale). 
    Esercitazioni pratiche. 
    2° Anno: 
      1) Odontoiatria conservativa (2° anno); 
      2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale  (primo  anno)
(biennale); 
      3) Paradontologia (1° anno) (biennale); 
      4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica; 
      5) Odontoiatria infantile; 
      6) Radiologia odontostomatologica; 
      7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale; 
      8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale). 
    Esercitazioni pratiche. 
    3° Anno: 
      1) Clinica odontostomatologica; 
      2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno); 
      3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; 
      4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno); 
      5)  Clinica  protesica  dentaria  e  maxillo-facciale  (secondo
anno); 
      6) Parodontologia (2° anno). 
    Esercitazioni pratiche. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1970 
  Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 6. - CARUSO