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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 1296

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  26.  -  All'elenco  degli  insegnamenti  complementari per il
conseguimento del diploma in statistica sono aggiunti i seguenti:
    Analisi matematica;
    Geometria analitica;
    Calcolo delle probabilita'.
  Gli  articoli  32  e  33,  concernenti abbreviazioni di corso per i
laureati  di  altri corsi di laurea che intendono iscriversi al corso
di   laurea   in  lettere,  e  gli  articoli  36  e  37,  concernenti
abbreviazioni  di  corso per i laureati di altri corsi di laurea, che
intendono  iscriversi  al corso di laurea in filosofia sono soppressi
con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli articoli
successivi.
  Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea   in   medicina   e   chirurgia   sono   aggiunti   quelli  di
"Neuropsichiatria infantile" e "Bioacustica".
  Art.  62.  - All'elenco degli istituti della facolta' di medicina e
chirurgia   e'   aggiunto   il   seguente:  "Istituto  di  semeiotica
chirurgica".
  Art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:
    Analisi numerica;
    Analisi non lineare;
    Equazioni differenziali;
    Magnetofluidodinamica;
    Metodi di approssimazione;
    Ricerca operativa (1);
    Teoria dell'informazione (1);
    Teoria dell'ottimizzazione (1).
  Nello  stesso elenco l'insegnamento di "Calcolo delle probabilita'"
e' contraddistinto da una chiamata (1).
  All'elenco  degli insegnamenti complementari del corso di laurea in
matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti:
    Analisi numerica;
    Analisi non lineare;
    Equazioni differenziali;
    Magnetofluidodinamica;
    Metodi di approssimazione;
    Ricerca operativa (1);
    Teoria dell'informazione (1);
    Teoria dell'ottimizzazione (1).
  Nello  stesso elenco l'insegnamento di "Calcolo delle probabilita'"
e' contraddistinto da una chiamata (1).
  All'elenco  degli insegnamenti complementari del corso di laurea in
matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:
    Analisi non lineare;
    Equazioni differenziali;
    Magnetofluidodinamica;
    Metodi di approssimazione;
    Ricerca operativa (1);
    Teoria dell'informazione (1);
    Teoria dell'ottimizzazione (1).
  Nello  stesso elenco l'insegnamento di "Calcolo delle probabilita'"
e' contraddistinto da una chiamata (1).
  Nello   stesso   elenco  l'insegnamento  di  cibernetica  e  teoria
dell'informazione e' soppresso.
  Gli insegnamenti contraddistinti dalla chiamata (1) hanno carattere
ambivalente, sia fisico che matematico.
  Gli  insegnamenti  contraddistinti  con asterisco sono ad indirizzo
fisico.
  Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
    Algebra (*);
    Analisi dei sistemi;
    Analisi numerica (*);
    Biofisica;
    Biologia molecolare;
    Calcolo delle probabilita' (1);
    Calcolatori elettronici;
    Cibernetica;
    Elettronica quantistica;
    Istituzioni di algebra (*),
    Istituzioni di analisi superiore (*),
    Istituzioni di fisica matematica (*);
    Logica matematica (*);
    Metodi di approssimazione (*);
    Metodi per il trattamento delle informazioni;
    Metodi statistici;
    Misure nucleari;
    Ricerca operativa (1);
    Teoria dei campi;
    Teoria dei gruppi (per fisici);
    Teoria dell'informazione (1).
  Nello  stesso  articolo  sono  soppressi  i  seguenti  insegnamenti
complementari:
    Acustica;
    Calcolo delle probabilita' (*);
    Chimica teorica;
    Cibernetica e teoria dell'informazione;
    Conduzione elettrica nei gas;
    Elettrotecnica;
    Epistemologia e metodologia;
    Fisica dei fluidi;
    Fisica terrestre (geofisica);
    Geodesia;
    Geologia;
    Mineralogia;
    Ottica;
    Semiconduttori;
    Sismologia Strutturistica;
    Tecnica del vuoto;
    Teoria delle reazioni nucleari;
    Termodinamica.
  Gli insegnamenti contraddistinti dalla chiamata (1) hanno carattere
ambivalente, sia fisico che matematico.
  Gli  insegnamenti  contraddistinti  con asterisco sono ad indirizzo
matematico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1970
  Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 196. - CARUSO