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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 1295

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  4  novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art. 211, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria
e' abrogato e sostituito dal seguente:

              Scuola di specializzazione in psichiatria

  Art. 211. - La durata del corso e' di quattro anni.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) Anatomia ed istologia del S.N.;
      2) Fisiologia del S.N.;
      3) Biochimica del S.N.;
      4) Genetica (elementi);
      5) Psicologia generale;
      6) Psicopatologia (I);
      7) Semeiotica psichiatrica.
    2° Anno (internato in neurologia):
      1) Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
      2) Semeiotica neurologica;
      3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
      4) Neuro-radiologia;
      5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
      6) Elettroencefalografia;
    3° Anno:
      1) Patologia speciale psichiatrica;
      2) Psicopatologia (II);
      3) Clinica psichiatrica (I);
      4) Psicologia clinica psicodiagnostica;
      5) Psicofarmacologia;
      6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
      7) Esame di laboratorio.
    4° Anno:
      1) Clinica psichiatrica (II);
      2) Terapia psichiatrica generale;
      3) Psicoterapia;
      4) Neuropsichiatria infantile;
      5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
      6)  Psichiatria  sociale  (del  lavoro,  scolastica,  igiene  e
profilassi mentale).

                                Norme

  Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il I, III e
IV anno di clinica psichiatrica sede della scuola.
  Tale  internato  potra'  essere  ridotto a non meno di quattro mesi
all'anno  per  i  medici  che  prestino servizio regolare in ospedale
psichiatrico.
  L'internato e' obbligatorio per il secondo anno di neurologia (sede
della  scuola)  per  l'intero anno scolastico, salvo per i medici che
prestino  regolare  servizio  in  ospedale  psichiatrico  per i quali
potra'  essere  ridotto  a  non  meno di mesi sei, e per i medici che
prestino  regolare  servizio  in  un  reparto neurologico per i quali
potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro.
  Esami  obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Ammissione
per titoli ed esame.
  Il numero degli iscritti e' di 15 il primo anno di corso (totale n.
60 iscritti).
  Per  gli  specialisti  in  neurologia,  neuropsichiatria  infantile
potra' esservi abbuono di due anni.
  Un  anno  di  abbuono  per  gli specialisti in altre materie affini
(psicologia, medicina generale, neurochirurgia).
  Tali  abbuoni  possono  essere  concessi  solo  dopo  aver superato
l'esame di ammissione.
  Tutti  gli  abbuoni  di  cui  sopra  sono  concessi  a giudizio del
direttore della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 luglio 1969

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1970
  Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 7. - CARUSO