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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1283

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria Maggiore", con sede in Treia.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il  decreto  del  medico  provinciale  di Macerata in data 5
dicembre  1968,  con  il  quale,  sentito il consiglio provinciale di
sanita',  l'ospedale civile "Santa Maria Maggiore" di Treia, e' stato
classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20,
21 e 54 della citata legge n. 132;
  Considerato  che  l'ente  anzidetto  alla data di entrata in vigore
della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello
statuto deliberato dalla Congregazione di carita' di Treia in data 28
luglio 1902;
  Vista  la nota dell'ente comunale di assistenza di Treia in data 25
settembre  1969,  n.  5436,  con  la  quale  il  presidente dell'ente
dichiara che non sono stati reperiti, agli atti dell'ufficio, statuti
del citato ospedale approvati con decreto reale o presidenziale;
  Considerato  che,  come risulta dallo statuto dell'ospedale e dalla
suddetta  nota  dell'ente  comunale  di assistenza, l'amministrazione
dell'ospedale "Santa Maria Maggiore", pur affidata alla Congregazione
di carita', ha conservato distinti lo scopo e la contabilita';
  Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'ospedale "Santa Maria Maggiore", con sede in Treia (Macerata), di
cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
  Il  consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e'
composto come segue:
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Treia;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e  nominati  ai  sensi  dello statuto dell'ente deliberato
dalla Congregazione di carita' di Treia in data 28 luglio 1902.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 novembre 1969

                               SARAGAT

                                                  RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1970
  Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 170. - CARUSO