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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. 1276

Procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1985)
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Testo in vigore dal: 5-5-1970
al: 13-6-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  13  ottobre  1969,  n. 740, concernente delega al
Governo  ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati
della  Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea
dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
  Visto  il  regolamento  del  consiglio  delle  Comunita' europee n.
1191/69  emanato  il  26 giugno 1969 concernente l'azione degli Stati
membri  in  materia  di  obblighi  inerenti  alla nozione di servizio
pubblico  nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile;
  Visto  il  regolamento  del  consiglio  delle  Comunita' europee n.
1192/69  emanato il 26 giugno 1969 concernente le norme comuni per la
normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
  Sentita  la  commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge
13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile,
di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Le  domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico, di
compensazione  per  le tariffe sociali e di normalizzazione dai conti
riguardanti  l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui ai
regolamenti   citati  nelle  premesse,  debitamente  documentate  dai
calcoli relativi alla determinazione degli oneri, sono sottoposte dal
direttore   generale   all'esame  del  consiglio  di  amministrazione
dell'azienda stessa, che ne accerta il fondamento e delibera sul loro
corso.
  Dopo  la  delibera  favorevole del consiglio di amministrazione, il
direttore  generale delle ferrovie dello Stato presenta le domande al
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
  I  termini  previsti  dai  regolamenti citati nelle premesse per le
decisioni  decorrono dalla data di invio al Ministro delle domande da
parte del direttore generale delle ferrovie dello Stato.
  Le  decisioni  sulle  domande  dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato sono adottate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile  con  proprio  decreto  per  quanto  riguarda  le  domande  di
soppressione  degli  obblighi di servizio pubblico ovvero con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la
decisione  comporti  il  mantenimento  di tali obblighi e le relative
compensazioni  o  riguardi  la  compensazione degli oneri per tariffe
sociali  e  la  normalizzazione  dei  conti. Le decisioni stesse sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Avuta  comunicazione  delle  decisioni, il direttore generale delle
ferrovie  dello  Stato ne informa il consiglio di amministrazione. Se
tali   decisioni,  non  sono  conformi  alle  richieste  dell'Azienda
autonoma  delle ferrovie dello Stato, il consiglio di amministrazione
delibera,  su documentata proposta del direttore generale, se debbano
farsi valere ulteriormente gli interessi dell'azienda stessa.
  In  caso  di  delibera  affermativa,  il  direttore  generale delle
ferrovie   dello   Stato  inoltra,  entro  due  mesi  dalla  data  di
ricevimento delle decisioni, una documentata relazione al Ministro il
quale la invia, allegando eventualmente le proprie osservazioni, alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri per la decisione definitiva,
che  sara'  adottata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  sentito  il Consiglio stesso, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  Ministro  per i trasporti e l'aviazione civile si avvale, nelle
fasi  istruttorie  del procedimento di cui al presente decreto, della
direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                               RUMOR - GASPARI - MORO
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1970
  Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 137. - CARUSO