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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127

Modificazioni alle norme del codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  25-2-1970

Art. 15



Dopo l'art. 2457 del codice civile è aggiunta la seguente:

SEZIONE XI-bis

Art. 2457-bis. - Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata

Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, delle società per azioni e a responsabilità limitata degli atti e fatti per i quali detta pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo sia previsto un termine diverso.
Art. 2457-ter. - Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiuto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia; valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese.