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LEGGE 2 dicembre 1969, n. 968

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2002)
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Testo in vigore dal: 15-1-1970
al: 12-10-2002
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo  di  provvedere,  nei casi di calamita' pubbliche, alle
momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e
i  comandi  provinciali  dei  vigili del fuoco, rispetto ai periodici
accreditamenti   sui   vari   capitoli   di  spesa,  viene  stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
  Le  somme  accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi
provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo
debbono  essere  versate  presso  la  competente sezione di tesoreria
provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato  quando  cessino  o diminuiscano le necessita'
dell'accreditamento  e,  in  ogni  caso,  alla  chiusura  di  ciascun
esercizio finanziario.