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LEGGE 5 dicembre 1969, n. 932

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore.

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Testo in vigore dal: 1-1-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  78  del  codice  di  procedura penale e' sostituito dal
seguente:

              (Assunzione della qualita' di imputato).

  "Assume  la  qualita'  di  imputato  chi,  anche senza ordine della
autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di
questa  ovvero  colui  al quale in un atto qualsiasi del procedimento
viene attribuito il reato.
  Fuori  dei  casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si
deve  compiere  un  atto  processuale  rispetto  al  quale  la  legge
riconosce  un  determinato diritto all'imputato si considera tale chi
nel  rapporto,  nel  referto,  nella  denunzia,  nella querela, nella
richiesta  o  nell'istanza  e'  indicato  come  reo e chi risulta, in
qualsiasi  fase  del procedimento, compresa la fase delle indagini di
polizia giudiziaria, indiziato di reita'.
  L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima
che   abbia   inizio   l'interrogatorio,   in   qualsiasi   fase  del
procedimento,  deve  avvertire  l'imputato, dandone atto nel verbale,
che  egli  ha  la  facolta'  di  non rispondere, salvo quanto dispone
l'articolo  366,  primo  comma,  ma  che,  se  anche non risponde, si
procedera' oltre nelle indagini istruttorie".