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LEGGE 21 novembre 1969, n. 929

Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

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Testo in vigore dal: 1-1-1970
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo  comma  dell'articolo  20
del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929,  n.  967,
e' modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre  anni  e
sono rieleggibili". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 novembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                               RUMOR - COLOMBO - GAVA 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA