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LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2015)
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vigente al 22/12/2014
Testo in vigore dal: 11-11-2014
al: 20-8-2015
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il decorso dei  termini  processuali  relativi  alle  giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto  ((dal  1º
al 31 agosto di ciascun anno)), e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. ((6)) 
  La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine   stabilito
dall'articolo 201 del codice di procedura penale. (1) (2) (3) (4) (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985,  n.
40  (in  G.U.   1a   s.s.   20/02/1985,   n.   44),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7  ottobre  1969,  n.
742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo  feriale)  nella
parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista  si  applica
anche al termine di cui all'art. 51, commi primo  e  secondo,  l.  25
giugno 1865, n. 2359". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987,
n.  255  (in  G.U.  1a  s.s.  15/07/1987,  n.  29),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  7  ottobre
1969,  n.  742  ("Sospensione  dei  termini  processuali  in  periodo
feriale") nella parte in cui  non  dispone  che  la  sospensione  ivi
prevista si applichi anche al  termine  di  cui  all'art.  19,  comma
primo,  della  legge  22  ottobre  1971,   n.   865   ("Programmi   e
coordinamento    dell'edilizia    residenziale    pubblica;     norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed  integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n.  1150;  18  aprile  1962,  n.  167;  29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione  di  spesa  per  interventi
straordinari nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata  e
convenzionata") nel testo sostituito  dall'art.  14  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987,
n.  278  (in  G.U.  1a  s.s.  29/07/1987,  n.  31),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, in riferimento  all'art.  3,  primo
comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.  742,  nella
parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali,  nel
periodo feriale, relativamente  ai  processi  militari  in  tempo  di
pace". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  del  31  gennaio-2  febbraio
1990, n. 49 (in  G.U.  1a  s.s.  07/02/1990,  n.  6),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  7  ottobre
1969,  n.  742  (Sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
feriale) nella parte in  cui  non  dispone  che  la  sospensione  ivi
prevista si applichi anche  al  termine  di  trenta  giorni,  di  cui
all'art. 1137 del codice civile, per  l'impugnazione  delle  delibere
dell'assemblea di condominio". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio  1992,  n.
380  (in  G.U.  1a   s.s.   05/08/1992,   n.   33),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale , in relazione agli articoli 3 e  24
della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7  ottobre  1969,  n.
742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale),  nella
parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini
si applichi anche  a  quello  stabilito  per  ricorrere,  avverso  le
delibere dei  Consigli  provinciali,  al  Consiglio  nazionale  degli
architetti". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 16,  comma
3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere  dall'anno
2015.