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LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2015)
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Testo in vigore dal: 6-11-1969
al: 20-2-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decorso  dei  termini  processuali  relativi alle giurisdizioni
ordinarie  ed  a  quelle  amministrative  e' sospeso di diritto dal 1
agosto  al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla
fine  del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il  periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
  La   stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine  stabilito
dall'articolo 201 del codice di procedura penale.