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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. 1691

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-11-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento  della  numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione del Centro di studi superiori  economici  e
sociali, con annesso collegio,  presso  la  facolta'  di  economia  e
commercio. 
 
 Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio 
 
  Art. 26. - E' istituito presso la facolta' di economia e commercio,
il Centro  di  studi  superiori  economici  e  sociali,  con  annesso
collegio. 
  Art. 27. - Il centro ha lo scopo di potenziare  l'organizzazione  e
migliorare il funzionamento degli istituti  di  istruzione  superiore
operanti  nel  settore  degli  studi  economici  e  sociali,  per  il
progresso della scienza anche a mezzo  di  ricerche  autonome  e  per
l'elevazione degli studi superiori. 
  Il collegio, annesso al  centro,  ha  lo  scopo  di  consentire  ai
giovani piu' meritevoli e meno abbienti, scelti a mezzo  di  concorso
nazionale, l'esercizio del diritto di raggiungere i gradi  piu'  alti
degli studi. 
  Art.  28.  -  Il  centro  persegue  le  sue  finalita'   attraverso
l'attivita' della facolta' di economia  e  commercio,  della  annessa
scuola di statistica, di scuole dirette a fini speciali e  di  scuole
di perfezionamento, nonche' a mezzo di corsi di perfezionamento e  di
cultura, di seminari, di conferenze, di visite aziendali,  di  viaggi
d'istruzione in Italia e all'estero. Al migliore conseguimento  delle
dette finalita' concorrono l'attivita' didattica che viene svolta nel
collegio e l'assistenza fornita dallo stesso. 
  Il  centro  curera'  la  pubblicazione  di  una  rivista  di  studi
economici e sociali, nonche' degli annuali  relativi  alla  vita  del
centro e alle ricerche scientifiche da esso promosse. 
  Art. 29. -  Sono  organi  del  centro:  A)  Il  presidente;  B)  il
consiglio  direttivo.  E'   presidente   del   centro,   il   rettore
dell'Universita' di Messina. Fanno  parte  del  consiglio  direttivo,
oltre il rettore, i professori di ruolo della facolta' di economia  e
commercio della stessa universita'. 
  Art. 30. - Entro il mese di marzo di  ciascun  anno,  il  consiglio
direttivo delibera in ordine al programma per il triennio successivo. 
  Art. 31. - Il centro ha la propria sede provvisoriamente in  locali
messi a disposizione della facolta' di economia e commercio. 
  Il centro e il collegio  avranno  la  loro  sede  definitiva  negli
stabili che verranno costruiti ed  attrezzati  con  i  fondi  a  cio'
destinati dalla Regione siciliana. 
  Art. 32. - Per le spese inerenti  al  funzionamento  del  collegio,
provvede, con fondi che verranno all'uopo reperiti, l'Universita'  di
Messina, che ne ha l'amministrazione. 
  Art. 33. - Il governo didattico e disciplinare del collegio  spetta
ad una commissione, composta dal rettore, quale presidente del centro
e da  quattro  professori  titolari  della  facolta'  di  economia  e
commercio scelti dal consiglio di facolta'. 
  La commissione e' costituita con decreto  del  rettore  e  dura  in
carica due anni; ad essa si applicano le norme proprie  degli  organi
collegiali universitari. 
  La commissione ha  facolta'  di  affidare  incarichi  permanenti  a
propri componenti e puo' altresi' istituire commissioni speciali  per
lo studio di problemi particolari o per la  condotta  di  determinata
attivita'. 
  Art.  34.  -  Il  rettore  dell'universita'  e'  il  direttore  del
collegio. Sovrintende al buon andamento didattico  e  disciplinare  e
coordina l'attivita' della  commissione  che  e'  da  lui  convocata.
Sorveglia  su  tutto  il  funzionamento  del  collegio  e  prende   i
provvedimenti di urgenza nel campo didattico e disciplinare. 
  Tutte le attribuzioni del  direttore  del  collegio,  nei  casi  di
delega, di assenza e di impedimento, sono svolte dal piu' anziano dei
componenti della commissione didattica e disciplinare. 
  Art. 35. - L'anno accademico del collegio ha inizio il 1 novembre e
termina il 31 ottobre dell'anno successivo. 
  Art. 36. - Con  apposito  regolamento,  saranno  dettate  le  norme
relative all'ammissione dei giovani al collegio, al  trattamento  per
gli ammessi, all'organico e al trattamento giuridico ed economico del
personale insegnante ed assistente, ed a tutti gli atti di  attivita'
del collegio. 
  Art. 37. - Spetta al rettore dell'universita', quale presidente del
centro e della commissione didattica e disciplinare del collegio,  di
promuovere l'emanazione degli atti e provvedimenti di  riconoscimento
governativo o regionale, che dovessero essere ritenuti necessari  per
il conseguimento degli scopi istituzionali del centro e del collegio. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato  sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato ad Antagnod, addi' 7 agosto 1968 
 
                               SARAGAT 
 
                                                              SCAGLIA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1969 
  Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 109. - CARUSO