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LEGGE 13 agosto 1969, n. 617

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-10-1969
al: 24-3-1973
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzata  la  concessione  a  favore  dell'Ente  acquedotti
siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per
ciascuno  degli  anni  finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle
spese  sostenute  o  da  sostenere  per  il  perseguimento  dei  fini
istituzionali,    per   l'esecuzione   di   opere   di   manutenzione
straordinaria,  per  il  ripianamento  dei  bilanci,  nonche'  per il
pagamento  dei  ratei  d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere
per  l'estinzione  di  passivita'  esistenti  al  31  dicembre  1968,
documentate a bilancio.
  Una  relazione sull'andamento dell'Ente dovra' essere allegata ogni
anno  allo  stato  di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.
  La   relazione  e'  deliberata  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo.
  La  prima  relazione dovra' contenere un piano di risanamento della
gestione entro il 1973.
  Le  somme  di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati
di  previsione  della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli
anni finanziari dal 1969 al 1973.