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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1968, n. 1679

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-10-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della  libera  Universita'  degli studi "Luigi
Bocconi"  di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547
e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  libera  Universita'  "Luigi Bocconi" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:

  Dopo  l'art.  7  e  con il conseguente spostamento della successiva
numerazione,  sono  aggiunti  i seguenti nuovi articoli relativi alla
istituzione del ruolo organico degli assistenti.
  Art.  8.  -  Il  ruolo  organico  degli assistenti e' costituito da
ventidue,  posti  di  cui  quindici  per  la  facolta'  di economia e
commercio e sette per la facolta' di lingue e letterature straniere.
  Gli  assistenti coadiuvano i professori nella ricerca scientifica e
nella    attivita'   didattica,   con   particolare   riguardo   alle
esercitazioni.
  Art.  9. - La ripartizione dei posti di assistente di ruolo, fra le
cattedre e gli istituti scientifici di ciascuna facolta', e' disposta
con  provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione da
emanare su proposta della facolta' interessata, sentito il parere del
senato accademico.
  Le  modifiche  al  reparto  dei  posti hanno attuazione dall'inizio
dell'anno  accademico  successivo  a  quello  in cui venga emanato il
relativo provvedimento.
  Art. 10. - Agli assistenti di ruolo spetta il trattamento economico
e di carriera che lo Stato attribuisce agli assistenti di ruolo delle
universita'  statali.  Ai  fini  del  trattamento  di  previdenza, ai
predetti   assistenti   verranno   applicate   le  vigenti  e  future
disposizioni  di  legge  in  materia  di  assicurazione  invalidita',
vecchiaia  e  superstiti.  Tale  personale  ha diritto, inoltre, alla
cessazione  del  servizio  ad  una  indennita'  di buona uscita nella
misura prevista per i dipendenti statali.
  Per  quanto  si riferisce all'assistenza malattia, sara' provveduto
come per legge.
  In  caso  di trasferimento all'Universita' Bocconi di assistenti di
ruolo  appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate
le  disposizioni vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle
universita' statali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1968

                               SARAGAT

                                                    SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1969
  Atti del Governo, registro n. 229, luglio n. 12. - CARUSO