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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. 1610

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di "Maremma", con sede in Campiglia Marittima.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-7-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il  decreto  del  medico  provinciale  di Livorno in data 24
aprile  1968,  con  il  quale,  sentito  il  consiglio provinciale di
sanita',  l'ospedale  di  "Maremma"  di  Campiglia Marittima e' stato
classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20,
21 e 54 della citata legge n. 132;
  Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello
statuto dell'ente;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'ospedale di "Maremma", con sede in Campiglia Marittima (Livorno),
di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
  Il  consiglio  di  amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e
composto come segue:
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Livorno;
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Campiglia Marittima;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e  nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 marzo 1958, registrato
alla Corte dei conti il 21 aprile 1958, registro n. 8, foglio n. 339.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 novembre 1968

                               SARAGAT

                                            ZELIOLI LANZINI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1969
  Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 102. - GRECO