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LEGGE 17 maggio 1969, n. 254

Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-6-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Per  le  unita'  immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto
edilizio  urbano  il reddito imponibile e' determinato, fino a quando
non  sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita
catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia'
censite in catasto".