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LEGGE 14 maggio 1969, n. 252

Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato.

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Testo in vigore dal: 15-6-1969
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958,  n.
46, e' sostituito dal seguente: 
  "Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita'  la  vedova  del
pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore
alla cessazione del servizio,  sia  stato  contratto  dal  pensionato
prima del compimento del settantaduesimo anno di eta'  e  sia  durato
almeno due anni e se la differenza di eta'  fra  i  coniugi  non  sia
maggiore di  anni  venti.  Si  prescinde  dalle  suddette  condizioni
qualora il matrimonio sia stato contratto dal  pensionato  prima  del
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  o  qualora  dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma".