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LEGGE 8 aprile 1969, n. 160

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-5-1969
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  durata  del  primo periodo di attuazione degli interventi della
Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e' riferita
al sessennio 1965-1970.
  L'efficacia  del  Piano  pluriennale  per  il  coordinamento  degli
interventi  pubblici  nel  Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari
1966-1969,  approvato  dal  CIPE  ai  sensi dell'articolo 3 del testo
unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' prorogata al 31 dicembre 1970.