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LEGGE 7 febbraio 1969, n. 15

Modifica all'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-3-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  99  del  regio  decreto  4  maggio  1925,  n.  653,  e'
sostituito dal seguente:
  "Possono  essere  rilasciati certificati di licenza, abilitazione e
maturita',  ma  non  possono essere rilasciati duplicati dei relativi
diplomi.
  In  caso  di  smarrimento,  e purche' l'interessato o, se questi e'
minore,  il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
su  carta  legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto
smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da
un  certificato  rilasciato,  su  carta legale, dal provveditore agli
studi.
  Con  le  stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati
sostitutivi di diplomi di licenza.
  I  certificati  indicati  nel  comma  precedente dovranno contenere
esplicita  menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti,
del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".