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LEGGE 28 gennaio 1969, n. 3

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970.

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Testo in vigore dal: 16-2-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  partecipazione  dell'Italia  all'Esposizione universale di
Osaka  del  1970  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  2 miliardi da
iscriversi  nello stato di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri per gli anni 1968 e 1969.