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LEGGE 12 novembre 1968, n. 1202

Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 30-11-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R.  11  luglio  1980,  n.  753 ha disposto (con l'art. 104)
l'abrogazione   del  presente  articolo  salvo  quanto  previsto  dal
precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino
all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne
di  cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di
legge  e  regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel
titolo medesimo".