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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 1090

Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 12-11-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, con il quale il
Governo  e' stato autorizzato ad emanare norme aventi valore di legge
al  fine  di  consentire  l'attuazione  del piano regolatore generale
degli acquedotti;
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentita  la  commissione  parlamentare  prevista dallo art. 5 della
legge 4 febbraio 1963, n. 129;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di - concerto con
i  Ministri  per  il  bilancio  e la programmazione economica, per le
finanze,  per  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e  le foreste, per la
sanita'  e  con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

                              Decreta:

  Sono approvate le norme di attuazione del piano regolatore generale
degli  acquedotti  nel  testo unito al presente decreto e vistato dal
Ministro per i lavori pubblici.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 marzo 1968

                               SARAGAT

                                          MORO - MANCINI - PIERACCINI
                                                  - PRETI - COLOMBO -
                                                 RESTIVO - MARIOTTI -
                                                              PASTORE

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1968
  Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 35. - GRECO