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LEGGE 24 ottobre 1968, n. 1083

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-10-1968
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa
ed  in  occasione  di  agitazioni  e  manifestazioni  studentesche  e
sindacali:
    a)  reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque  anni  di  reclusione,  ovvero  con  pena  pecuniaria  sola  o
congiunta a detta pena;
    b)  reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza
o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato
di devastazione - e 423 del codice penale;
    c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66;
    d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;
    e)  delitto  di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895.