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LEGGE 29 luglio 1968, n. 858

Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-8-1968
al: 16-2-1970
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  completamento  degli  interventi  di  pronto  soccorso  di
competenza   del   Ministero   dei   lavori  pubblici,  previsti  dai
decreti-legge  22  gennaio  1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27
febbraio  1968,  n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18
marzo  1968,  numeri  182,  240  e  241,  e' stanziata nello stato di
previsione  della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario
1968 la somma di lire 19.000 milioni.
  Con  la  somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle
ulteriori  spese  per  la  demolizione  degli edifici sinistrati e lo
sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per
la  ricostruzione  in  sito dei fabbricati, nonche' alle spese per le
espropriazioni   occorrenti   alla   sistemazione   di  baraccamenti,
effettuata  o  da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere
ed  impianti  di  interesse  comune  e  dei  servizi urbani e sociali
complementari ai baraccamenti stessi.