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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1967, n. 1513

Orario di lavoro del personale dei treni e di macchina dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-6-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle  ferrovie
dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960,  n.
433, concernente la disciplina delle prestazioni del personale  delle
ferrovie dello Stato; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i  trasporti  e  per  la  aviazione
civile di concerto col Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Il capo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  2  aprile
1960, n. 433, recante disposizioni  speciali  per  il  personale  dei
treni e di macchina, e' sostituito dal seguente: 
 
                               Capo II 
   DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA 
 
                               Art. 7. 
                          Lavoro ordinario 
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di  lavoro
sono da comprendere: 
    a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta; 
    b) il tempo relativo  alle  operazioni  accessorie  eventualmente
ordinate in partenza  e  in  arrivo  e,  per  il  solo  personale  di
macchina, a quelle pure eventuali in  deposito  o  per  esigenze  del
servizio movimento in partenza e in arrivo; 
    c) le interruzioni del lavoro: 
      fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore  ad  una  ora  in
residenza e a due ore fuori residenza; 
      fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore; 
      fra le ore 0 e le ore 5,  in  impianto  diverso  da  quello  di
appartenenza, di  durata  pari  o  superiore  a  tre  ore  quando  il
personale non abbia possibilita' di fruire di dormitorio; 
    d) il tempo impiegato nei viaggi  comandati  fuori  servizio  per
recarsi, anche per via ordinaria, da una localita'  ad  un'altra  per
prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto; 
    e) il tempo in cui  il  dipendente  e'  comandato  di  riserva  o
disponibilita' senza facolta' di allontanarsi dall'impianto. 
  Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 b)
e i tempi occorrenti per eseguirle. 
  2. La durata  del  lavoro  fra  due  riposi  giornalieri  non  deve
superare 8 ore per il personale dei  treni  e  per  il  personale  di
macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di
macchina degli altri treni. Questi limiti  possono  essere  aumentati
fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni. 
  3. Fermi restando i limiti di lavoro settimanale  ed  i  minimi  di
riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero  puo'  raggiungere
un massimo di 9 ore nei seguenti casi: 
    a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore; 
    b) quando il servizio  comprenda  un  periodo  di  riserva  o  di
disponibilita' oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche  per
via ordinaria, di durata non inferiore a due ore; 
    c) quando vengano effettuati servizi di andata  e  ritorno  senza
riposo fuori residenza. 
  In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui
al presente punto lettera c), puo' essere elevato a 10 ore e 9 ore  e
20 minuti rispettivamente per il personale dei treni e per quello  di
macchina. 
  4.  Ad  eccezione  dei  servizi  suburbani,  dei  treni  omnibus  e
raccoglitori e di quelli effettuati con  due  macchinisti  la  durata
della condotta continuativa non puo' eccedere le 4 ore e 30 minuti. A
tal fine non sono da considerare le soste  di  orario  aventi  durata
superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 c) la durata  della
condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della
scorta effettiva 8 ore e 30 minuti. 
  5. Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio  per  rientrare  in
residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale
interruzione che lo precede  (da  considerare  lavoro  ai  sensi  del
precedente punto 1 c) non vengono considerati agli effetti del limite
del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai  fini  di  quanto
previsto al successivo punto 7. 
  6. In caso di  ritardo  dei  treni  il  personale  ha  facolta'  di
superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti
2 e 3 fino ad un massimo di 60 minuti. 
  In tal caso  il  personale  stesso  ha  titolo  ad  una  indennita'
ragguagliata al compenso per lavoro straordinario. 
  7. La durata  del  lavoro  e  delle  interruzioni  tra  due  riposi
giornalieri non deve superare  11  ore.  Questo  limite  puo'  essere
aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni. 
  8. Per esigenze di compilazione dei turni  e'  consentito  superare
fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti
ai precedenti punti 2, 3 e 7. Detto  supero  non  e'  cumulabile  con
quello previsto ai punti stessi. 
 
                               Art. 8. 
                         Riposo giornaliero 
 
  1. La durata  minima  del  riposo  giornaliero  e'  di  17  ora  in
residenza e di 8 ore fuori residenza. 
  2. Il riposo giornaliero in residenza deve essere  aumentato  a  18
ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti  fissati  al
punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza. 
  3. La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al
precedente  punto  2  deve  essere  almeno  di  20  ore;  alla  media
concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 24 quando
il riposo stesso segue  un  lavoro  di  durata  superiore  ai  limiti
fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori
residenza. 
  4. Il riposo giornaliero puo' essere ridotto: 
    in residenza, a  16  ore  quando  sia  preceduto  da  lavoro  non
superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina); 
    fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno. 
  5. Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; 
tuttavia puo' raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi  sia  la
possibilita' di effettuare un viaggio di servizio  per  rientrare  in
residenza nel rispetto del limite di 12 ore. 
  6. Fra due riposi in residenza puo' esservi un  solo  riposo  fuori
residenza. 
 
                               Art. 9. 
                         Riposo settimanale 
 
  Il riposo settimanale ha durata non  inferiore  a  40  ore  e  deve
comprendere una intera giornata solare. 
 
                              Art. 10. 
                          Servizio notturno 
 
  1. Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le
ore 5. 
  2. I servizi notturni possono essere non piu' di 3 fra  due  riposi
settimanali e non piu' di 2 consecutivi. Tra servizi notturni possono
essere consecutivi purche' uno sia di durata non superiore ad un'ora. 
  I servizi notturni non devono essere piu' di 12 in un periodo di 28
giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14
notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza. 
  Per le notti fuori residenza alle quali non  corrispondono  servizi
notturni non si applicano  i  vincoli  di  cui  al  primo  comma  del
presente punto 2. 
 
                              Art. 11. 
                       Assenza dalla residenza 
 
  La durata dell'assenza dalla residenza deve  essere  contenuta  nei
limiti piu' ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora  non  vi
sia  la  possibilita'  di  effettuare  un  viaggio  di  servizio  per
rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza  dalla
residenza puo' raggiungere un massimo di 32 ore. 
 
                              Art. 12. 
      Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette 
 
  Per gli accudienti delle carrozze cuccette non sono applicabili  le
disposizioni del presente capo II. 
  Le  prestazioni  del  predetto   personale   saranno   disciplinate
dall'azienda  in  relazione  al  particolare  servizio  dal  medesimo
disimpegnato,  nel  rispetto  della  durata  settimanale  del  lavoro
prevista dall'art. 1. 
 
                              Art. 13. 
      Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte 
 
  Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte  si
applicano le norme di cui al capo I. 
  Per il personale di macchina utilizzato  alle  manovre  con  agente
unico la durata della settimana lavorativa non puo'  superare  le  42
ore. 
 
                              Art. 14. 
 
  I turni sono formati, normalmente,  in  occasione  del  cambiamento
orario  estivo  ed  autunnale,  in  sede  compartimentale,   con   la
partecipazione dei rappresentanti sindacali. 
  Sugli eventuali punti di dissenso decidera' il servizio  competente
e nel frattempo il turno entrera' ugualmente in vigore. Tuttavia, per
quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai  punti  2,  3  secondo
comma e 7 dell'art. 7 lo stesso dovra' essere applicato  soltanto  se
accettato dai rappresentanti sindacali. 
 
                              Art. 15. 
 
  Per tutto quanto non specificato nel presente capo valgono le norme
del capo I. 
 
                              Art. 16. 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  provvedimento  troveranno
applicazione  nei  riguardi  del  personale  dei  treni  nonche'  del
personale di macchina in servizio sulle locomotive,  con  esclusione,
quindi, del personale di macchina che presta servizio  sui  mezzi  di
trazione leggeri per il quale restano in vigore  le  disposizioni  di
cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica  2  aprile
1960, n. 433. 
  2.  Negli  impianti  in   cui   fosse   riscontrata   insufficiente
disponibilita'  di  personale  per  coprire  il  maggior   fabbisogno
determinato  dall'applicazione   del   presente   provvedimento,   la
utilizzazione  del  personale  medesimo  avverra',   temporaneamente,
secondo le norme previste dal capo  II  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433. In tal caso al personale  dei
treni ed a quello di macchina  in  servizio  sulle  locomotive  viene
corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme di
cui al citato capo II del decreto del Presidente della  Repubblica  2
aprile 1960, n. 433, una particolare  indennita'  da  stabilirsi  con
decreto del Ministro  per  i  trasporti  e  per  l'aviazione  civile,
secondo quanto dispone la legge 31 luglio 1957, n. 685. 
  3. Successive applicazioni delle disposizioni di  cui  al  presente
provvedimento al personale di macchina che presta servizio sui  mezzi
di trazione leggeri potranno essere  attuate  solo  a  condiziona  di
realizzare sul piano organizzativo economie equivalenti  al  relativo
maggior onere. 
 
                              Art. 17. 
 
  Il presente provvedimento ha effetto dal 24 settembre 1967. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1967 
 
                               SARAGAT 
 
                                            MORO - COLOMBO - SCALFARO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1968 
  Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 139. - GRECO