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LEGGE 2 aprile 1968, n. 519

Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 21-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  prelievo  e'  pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a
riscontro  diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio
1961,  n.  83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente
in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".