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LEGGE 2 aprile 1968, n. 503

Istituzione del Parco nazionale della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/1984)
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Testo in vigore dal: 5-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  conservazione  delle  caratteristiche ambientali e
della  educazione  e  ricreazione dei cittadini e' istituito il Parco
nazionale della Calabria.
  Il  Parco  si  estende  in ciascuna delle province della Calabria e
sara' costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per
le  foreste  demaniali. Fanno parte del Parco anche i laghi e i corsi
d'acqua in esso inclusi.
  Entro  due  anni  dall'entrata in vigore della presente legge sara'
effettuata,  con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste,
su  proposta  del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato
regionale   della  programmazione  economica,  la  delimitazione  dei
terreni  dell'Azienda  di  Stato  per  le foreste demaniali di cui al
comma precedente.
  Potranno  essere  inclusi nel Parco anche i terreni che perverranno
successivamente  alla  predetta  azienda.  La  relativa delimitazione
dovra'  essere  effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di
esproprio di tali terreni.
  La  superficie  complessiva  delimitata  ai sensi dei commi terzo e
quarto  del  presente  articolo  non  puo' essere superiore a 15 mila
ettari.
  Tuttavia  la  superficie del Parco puo' essere ampliata, nel limite
massimo   del   20   per  cento  dell'indicata  estensione,  mediante
l'inclusione  nel  Parco  stesso  di  terreni  adiacenti,  a chiunque
appartenenti,  che  fossero  ritenuti  indispensabili  ai  fini della
valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.