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LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Ordinamento della scuola materna statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 9-1-1969
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Caratteri e finalita' della scuola materna statale)

  La  scuola  materna  statale,  che  accoglie  i  bambini  nell'eta'
prescolastica  da  tre  a sei anni, e' disciplinata dalle norme della
presente legge.
  Detta  scuola  si  propone  fini  di  educazione, di sviluppo della
personalita'   infantile,   di  assistenza  e  di  preparazione  alla
frequenza   della   scuola  dell'obbligo,  integrando  l'opera  della
famiglia.
  L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n.
140  (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento
della  scuola  materna statale) limitatamente alla sua applicabilita'
alla Regione Trentino-Alto Adige".